Art. 4 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni  della  presente  legge  e  quelle  dei  decreti
legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione.