Art. 12 
 
              Proroga di termini in materia di turismo 
 
  1. All'articolo 43-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio  2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106,  riguardante  la  stipula  di  polizze   assicurative   relative
all'assistenza  sanitaria  a  favore  dei   turisti   stranieri   che
contraggano il  virus  SARS-CoV-2  durante  la  loro  permanenza  nel
territorio regionale, le parole «31 dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2022». 
  2. All'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, relativo alla concessione di buoni per l'acquisto di  servizi
termali, dopo il secondo periodo, e' inserito  il  seguente:  «L'ente
termale, previa emissione della relativa fattura,  puo'  chiedere  il
rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre 120 giorni
dal termine dell'erogazione dei servizi termali.».