Art. 15 
 
 Proroga di termini in materia di contrasto alla poverta' educativa 
 
  1. All'articolo 105  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 3-bis, e' sostituito  dal  seguente:  «3-bis.  Le  risorse  non
utilizzate di cui al comma 1, lettera  b),  iscritte  sul  pertinente
capitolo del bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino
al 31 dicembre 2022.». 
  2. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto  derivanti  dal  presente  articolo,
pari a 15 milioni di euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.