Art. 16 
 
Disposizioni in materia di giustizia civile, penale,  amministrativa,
                  contabile, tributaria e militare 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7,  8
e 10 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  nonche'  le
disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2,  4,  6,  7,  8,  primo,
secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo
e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1,  2,
3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  in  materia
di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla  data
del 31 dicembre 2022. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo,
terzo, quarto e quinto periodo, e  8-bis,  primo,  secondo,  terzo  e
quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2,  3,  4  e  7,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  176,  non  si   applicano   ai
procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata  tra  il
1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022. 
  3. Il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo  periodo,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle
udienze da remoto nel processo tributario, e' ulteriormente prorogato
al 31 marzo 2022. 
  4. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 25  maggio  2021  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, relativo all'esercizio  dell'attivita'  giurisdizionale  e  alla
semplificazione delle attivita' di  deposito  di  atti,  documenti  e
istanze nei procedimenti penali militari, le  parole:  «Limitatamente
al periodo di vigenza  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022». 
  5. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23  luglio  2021,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,
n. 126, relativo alla trattazione da remoto delle cause nel  processo
amministrativo, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022». 
  6. Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, relativo allo  svolgimento  delle  adunanze  e
delle  udienze  dinanzi  alla  Corte  dei  conti,  e'   ulteriormente
prorogato al 31 marzo 2022. 
  7. I termini di cui all'articolo 85, commi 2, 5,  6  e  8-bis,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  relativi  a  misure  urgenti  per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e  contenerne  gli
effetti in materia di giustizia contabile, sono prorogati al 31 marzo
2022.