Art. 18 Proroga in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole 1. All'articolo 1, comma 141, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30 aprile 2022».