Art. 2 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
  dell'interno e di personale del  comparto  sicurezza-difesa  e  del
  Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in
materia di funzioni fondamentali dei Comuni, le parole  «31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022». 
  2. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n.  35,  relativo  all'acquisizione  di  certificati  e  informazioni
attraverso sistemi informatici e banche dati, le parole «31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022». 
  3. In deroga all'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo  30
aprile 1992, n. 285, relativo alla circolazione con patenti di  guida
rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio
economico europeo, i titolari di  patenti  di  guida  rilasciate  dal
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti  in  Italia
alla  data  di  entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   in
considerazione dell'esigenza di procedere all'esecuzione dell'Accordo
sul  recesso  dall'Unione   Europea   e   dalla   Comunita'   Europea
dell'Energia Atomica del Regno Unito di Gran Bretagna e  Irlanda  del
Nord, possono condurre sul  territorio  nazionale  veicoli  alla  cui
guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2022. 
  4. Le risorse di cui agli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma
1,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106,  relative  al
contributo economico per i familiari del  personale  delle  Forze  di
polizia, del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  e  delle  Forze
armate, impegnato  nelle  azioni  di  contenimento,  contrasto  e  di
gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  non  utilizzate
nell'anno 2021, possono essere utilizzate anche per l'anno 2022. 
  5. Alla compensazione  degli  oneri  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 3 milioni  di  euro
per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo  al  Ministero
dell'interno e quanto a 1,5 milioni di euro l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa. 
  6. All'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, in materia di percorso di carriera del  personale
dirigente della Polizia di Stato, le parole «1°  gennaio  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024».