Art. 20 
 
       Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti 
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 54, comma 7-quater, le parole «31 dicembre  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
    b) all'articolo 55, comma 8, le parole «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»; 
    c) all'articolo 56, comma 3, le parole «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»; 
    d) all'articolo  60,  comma  4,  primo  periodo,  le  parole  «31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»; 
    e) all'articolo 60-bis: 
      1) al comma 2: 
        1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)  l'aiuto
e' concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti
sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e  il  30  giugno
2022;»; 
        1.2) alla lettera b), secondo periodo, le  parole  «nell'anno
2020 o nell'anno 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nell'anno
2020, nell'anno 2021 o nell'anno 2022»; 
      2) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Le  misure
concesse ai sensi del presente articolo sotto forma di  anticipazioni
rimborsabili,  garanzie,  prestiti  o  altri  strumenti  rimborsabili
possono  essere  convertite  in  altre  forme  di   aiuto   come   le
sovvenzioni, purche' la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e
siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.»; 
    f)  all'articolo  61,  comma  2,  secondo  periodo,   le   parole
«all'annualita' 2020 e all'annualita'  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'annualita' 2020, all'annualita' 2021 e  all'annualita'
2022».