Art. 20 Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti 1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 54, comma 7-quater, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; b) all'articolo 55, comma 8, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»; c) all'articolo 56, comma 3, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»; d) all'articolo 60, comma 4, primo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»; e) all'articolo 60-bis: 1) al comma 2: 1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) l'aiuto e' concesso entro il 30 giugno 2022 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022;»; 1.2) alla lettera b), secondo periodo, le parole «nell'anno 2020 o nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2020, nell'anno 2021 o nell'anno 2022»; 2) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Le misure concesse ai sensi del presente articolo sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, purche' la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui al presente articolo.»; f) all'articolo 61, comma 2, secondo periodo, le parole «all'annualita' 2020 e all'annualita' 2021» sono sostituite dalle seguenti: «all'annualita' 2020, all'annualita' 2021 e all'annualita' 2022».