Art. 21 
 
              Imprese di interesse strategico nazionale 
 
  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20,  il
decimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le somme rivenienti dalla
sottoscrizione delle  obbligazioni  sono  versate  in  un  patrimonio
dell'emittente destinato  all'attuazione  e  alla  realizzazione  del
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
di cui al decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana n. 229 del 30 settembre 2017, per un  ammontare  complessivo
non eccedente euro 450 milioni, previa restituzione dei finanziamenti
statali di cui all'articolo  1,  comma  6-bis,  del  decreto-legge  4
dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º
febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata. Quanto alle
disponibilita' eccedenti le predette somme, il suddetto patrimonio e'
destinato a interventi volti alla  tutela  della  sicurezza  e  della
salute, nonche' di ripristino  e  di  bonifica  ambientale  del  sito
siderurgico di  Taranto  e  della  connessa  centrale  termoelettrica
previsti dalle intese sottoscritte dall'organo commissariale di  ILVA
S.p.A.  e  dal  gestore  dello  stabilimento  in  coerenza   con   il
provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 18559  del
7 settembre 2018 per un ammontare complessivo non eccedente euro  190
milioni, nonche', fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nel
rispetto delle norme dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato, a
progetti  di  decarbonizzazione  del  ciclo  produttivo  dell'acciaio
presso lo stabilimento siderurgico di Taranto proposti ed attuati del
gestore dello stabilimento stesso.». 
  2.  All'articolo  1,   comma   6-undecies,   primo   periodo,   del
decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, le parole «per essere  destinate
al finanziamento di interventi  per  il  risanamento  e  la  bonifica
ambientale dei siti facenti capo ad Ilva  S.p.A.  in  amministrazione
straordinaria  e,  in  via  subordinata,  alla   riqualificazione   e
riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di  Taranto
e di Statte» sono sostituite dalle seguenti: «per essere destinate al
finanziamento degli interventi e  progetti  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, del suddetto decreto-legge n. 1 del 2015». 
  3. All'articolo  13  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo periodo, le parole «per l'attuazione e  la
realizzazione di interventi di  risanamento  e  bonifica  ambientale,
compresi gli interventi gia' autorizzati a valere  sui  finanziamenti
statali di cui  all'articolo  1,  comma  6-bis  del  decreto-legge  4
dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
febbraio  2016,  n.  13»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «per
l'attuazione e la realizzazione degli interventi e  progetti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 1 del 2015»; 
    b) al comma 1-ter, le parole «si attua nel senso che,  a  seguito
del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva,  le  somme
rivenienti dalla sottoscrizione  delle  obbligazioni  sono  destinate
all'attuazione  e  realizzazione  del  piano  delle  misure  e  delle
attivita'  di  tutela  ambientale   e   sanitaria   dell'impresa   in
amministrazione straordinaria nei  limiti  di  quanto  eccedente  gli
investimenti ambientali previsti nell'ambito dell'offerta  vincolante
definitiva   del   soggetto   aggiudicatario   della   procedura   di
trasferimento dei complessi aziendali e, per la restante parte,  alle
ulteriori finalita' previste dal medesimo articolo 3, comma 1, per le
societa' del  gruppo  Ilva  in  amministrazione  straordinaria»  sono
sostituite dalle seguenti: «si attua nel senso che, anche  a  seguito
del trasferimento dei complessi aziendali del gruppo Ilva,  le  somme
rivenienti dalla sottoscrizione  delle  obbligazioni  sono  destinate
all'attuazione e realizzazione degli interventi e progetti di cui  al
medesimo articolo 3, comma 1». 
  4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai  commi  1,  2  e  3  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea.