Art. 23 
 
                          Dirigenti medici 
 
  1. All'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio  2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120, relativo  alle  modalita'  di  conseguimento  del  titolo  di
formazione specifica in medicina generale da parte dei  medici  della
Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  degli
ufficiali medici delle Forze armate e  del  Corpo  della  guardia  di
finanza, dopo le parole «quattro anni  di  anzianita'  di  servizio,»
sono inserite le seguenti: «sono ammessi a domanda, fuori contingente
e senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina
generale. Le ore di attivita' svolte dai suddetti  medici  in  favore
delle amministrazioni di appartenenza sono considerate  a  tutti  gli
effetti  quali  attivita'  pratiche,  da  computare  nel  monte   ore
complessivo,  previsto  dall'articolo  26,  comma  1,   del   decreto
legislativo  17  agosto  1999,  n.   368.   Le   amministrazioni   di
appartenenza certificano l'attivita' di servizio prestata dai  medici
in formazione presso le  strutture  dalle  stesse  individuate  e  ne
validano i contenuti  ai  fini  del  richiamato  articolo  26,  fermo
restando l'obbligo di frequenza dell'attivita'  didattica  di  natura
teorica. I predetti medici,» e dopo le parole  «previo  conseguimento
del titolo» le seguenti parole: «di formazione specifica in  medicina
generale» sono soppresse.