Art. 3 
 
        Proroga di termini in materia economica e finanziaria 
 
  1. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7,  del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, relativo  allo  svolgimento  delle  assemblee  di
societa' ed enti, e' prorogato al 31 luglio 2022. 
  2. All'articolo 7, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge  1°
marzo 2021, n. 22, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
aprile 2021, n. 55, relativo all'istituzione dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero del turismo, le  parole:  «Entro  il  31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro  il  30  giugno
2022». 
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  in
materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e  di  riduzione
dei costi per locazioni  passive,  le  parole:  «2020  e  2021»  sono
sostituite dalle seguenti «2020, 2021 e 2022». 
  4. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
relativo alla liquidita' delle imprese appaltatrici,  le  parole  «31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  5. All'articolo 1,  comma  449,  lettera  d-bis),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232,  in  materia  di  ripartizione  del  fondo  di
solidarieta' comunale, le parole «per gli anni dal 2018 al 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni  dal  2018  al  2022»  e  le
parole «a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite  dalle  seguenti:
«a decorrere dall'anno 2023». 
  6. Al fine di consentire la prosecuzione, per  l'anno  2022,  delle
attivita'  ad  alto  contenuto  specialistico  del  Ministero   dello
sviluppo economico, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle
apparecchiature radio in dotazione del  naviglio  marittimo  ai  fini
della  salvaguardia  della  vita  e  della  sicurezza  in  mare,   e'
autorizzata per l'anno 2022, la spesa di  euro  270.000,  comprensiva
degli oneri a carico dell'Amministrazione,  per  il  pagamento  delle
prestazioni di lavoro  straordinario  del  personale  dipendente  del
Ministero dello sviluppo economico addetto alle  relative  attivita'.
Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 270.000 euro per
l'anno 2022  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
Programma Fondi di  riserva  e  speciali  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.