Art. 3 Proroga di termini in materia economica e finanziaria 1. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di societa' ed enti, e' prorogato al 31 luglio 2022. 2. All'articolo 7, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativo all'istituzione dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del turismo, le parole: «Entro il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2022». 3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti «2020, 2021 e 2022». 4. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla liquidita' delle imprese appaltatrici, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 5. All'articolo 1, comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di ripartizione del fondo di solidarieta' comunale, le parole «per gli anni dal 2018 al 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2018 al 2022» e le parole «a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023». 6. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2022, delle attivita' ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, e' autorizzata per l'anno 2022, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero dello sviluppo economico addetto alle relative attivita'. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 270.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.