Art. 4 
 
               Proroga di termini in materia di salute 
 
  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.
12,  relativo  alla  possibilita',  per  i  laureati  in  medicina  e
chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione  di  medicina
generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione  con
il servizio sanitario nazionale, le parole «31  dicembre  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  2.  Le  disposizioni   di   cui   all'articolo   2-quinquies,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla possibilita'  per  i
laureati in medicina e  chirurgia  abilitati  di  assumere  incarichi
provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale,  nonche'
alla possibilita' per i medici iscritti al corso di  specializzazione
in pediatria, durante il percorso formativo,  di  assumere  incarichi
provvisori  o  di  sostituzione  di   pediatri   di   libera   scelta
convenzionati con il servizio sanitario nazionale, sono prorogate  al
31 dicembre 2022. 
  3. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta  alla  situazione
epidemiologica  conseguente  alla  diffusione  pandemica  del   virus
SARS-CoV2, nelle more dell'avvio delle procedure volte al  prescritto
aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende  sanitarie  locali,  delle
aziende  ospedaliere  e  degli  altri  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale,  il  termine   di   validita'   dell'iscrizione   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4  agosto  2016,  n.
171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet
del Ministero della salute in data 12  febbraio  2018,  e'  prorogato
fino  alla  pubblicazione,  nell'anno  2022,  dell'elenco   nazionale
aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022. 
  4. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  430,  relativo  all'autorizzazione  ad  assumere  un
contingente di personale per l'Agenzia italiana del  farmaco  (AIFA),
le parole «, per l'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «, per
gli anni 2021 e 2022,»; 
    b) il comma 431 e' sostituito dal  seguente:  «431.  L'AIFA  puo'
prorogare  e  rinnovare,  fino  al  completamento   delle   procedure
concorsuali di cui al comma 430 e, comunque, non oltre il  30  giugno
2022, i contratti di collaborazione  coordinata  e  continuativa  con
scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unita',  nonche'
i contratti di prestazione di lavoro flessibile di  cui  all'articolo
30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza  entro
il 31 dicembre 2021, nel limite  di  39  unita'.  Ferma  restando  la
durata dei contratti in essere alla data di entrata in  vigore  della
presente  disposizione,  e'  fatto  divieto  all'AIFA  di  instaurare
rapporti di lavoro flessibile  per  le  posizioni  interessate  dalle
procedure concorsuali di cui al comma 430 del presente articolo,  per
una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.»; 
    c) al comma 432, relativo al  divieto  per  l'AIFA  di  stipulare
contratti di  lavoro  autonomo  ad  esperti  e  contratti  di  lavoro
flessibile,  le  parole  «A  decorrere  dal  1°  gennaio  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2022»; 
    d) al comma 434, dopo le parole «1.313.892 euro per l'anno  2021»
sono inserite le seguenti: «e 1.449.765 euro per l'anno 2022». 
  5. Alla compensazione degli effetti  in  termini  di  indebitamento
netto e di fabbisogno recati dalla disposizione di cui  al  comma  4,
lettera d), pari  a  1.449.765  euro  per  l'anno  2022  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente  di  cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196
iscritto nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  della
salute. 
  6. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 26, in  materia  di  ricerche  sugli  animali  utilizzati  a  fini
scientifici, le  parole  «1°  gennaio  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2022». 
  7. Il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, in materia di conferimento di incarichi di lavoro
autonomo,  anche  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  a
dirigenti medici, veterinari e  sanitari  nonche'  al  personale  del
ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza,  anche
ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza  del
collocamento  a  riposo,  nonche'   agli   operatori   socio-sanitari
collocati in quiescenza, e' prorogato al 31 marzo  2022,  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente e  della  disciplina
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
Sulla base di uno schema-tipo predisposto dal Ministero della  salute
di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  trasmettono
mensilmente il monitoraggio degli incarichi di cui al  primo  periodo
ai predetti ministeri. 
  8. All'articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, dopo le parole «per l'anno 2021» sono inserite le  seguenti:  «e
per il primo trimestre dell'anno 2022».