Art. 5 
 
             Proroga di termini in materia di istruzione 
 
  1. I  termini  di  cui  ai  commi  4  e  5  dell'articolo  232  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativi ad interventi di edilizia
scolastica, sono prorogati al 31 marzo 2022. 
  2. Il termine di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge
8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2020, n. 41,  relativo  allo  svolgimento  dell'attivita'  dei
gruppi di lavoro per l'inclusione  scolastica,  e'  prorogato  al  31
marzo 2022. 
  3. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre  2019,
n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre  2019,
n. 159, in materia di reclutamento del personale docente di religione
cattolica, le  parole  «entro  l'anno  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro l'anno 2022».