Art. 6 
 
Proroga di termini in materia di universita' e ricerca e di esami  di
                                stato 
 
  1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, relativo alle graduatorie nazionali  nel  comparto  AFAM,  le
parole «e 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «,  2021-2022  e
2022-2023». 
  2. All'articolo 3-quater, comma  1,  del  decreto-legge  9  gennaio
2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo  2020,
n. 12, in materia di programmazione e reclutamento del personale  del
comparto AFAM, le parole «a decorrere dall'anno accademico 2022/2023»
sono sostituite dalle seguenti:  «a  decorrere  dall'anno  accademico
2023/2024» e le parole «entro il 31 dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022». 
  3. All'articolo 1, comma  1145,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, relativo alle somme erogate per interventi  di
edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole
«31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2022». 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e  2-bis,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  6  giugno  2020,  n.  41,  relative  alle  modalita'  di
svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio  delle
professioni e dei tirocini professionalizzanti  e  curriculari,  sono
prorogate  fino  al  31  marzo  2022.  Le  medesime  disposizioni  si
applicano  anche  alle  professioni  di  agrotecnico  e   agrotecnico
laureato, geometra e  geometra  laureato,  perito  agrario  e  perito
agrario laureato, perito industriale e perito  industriale  laureato,
per le quali l'organizzazione e le  modalita'  di  svolgimento  degli
esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del  predetto  articolo
6, con decreto del Ministro dell'istruzione.