Art. 8 
 
             Proroga di termini in materia di giustizia 
 
  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n.  10,  relativo  alla  facolta'  per  i   dirigenti   di   istituto
penitenziario di svolgere le funzioni  di  dirigente  dell'esecuzione
penale esterna, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». 
  2. All'articolo 1,  comma  311,  quinto  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, relativo alla  facolta'  per  i  dirigenti  di
istituto penitenziario di svolgere le  funzioni  di  direttore  degli
istituti penali per i minorenni, le parole «fino al 31 dicembre 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». 
  3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
relativo a misure per la funzionalita' degli uffici giudiziari,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; 
    b) al comma  3,  le  parole:  «2018,  2019,  2020  e  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2022». 
  4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31  agosto  2016,  n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197,   relativo   al   divieto   di   assegnazione   del    personale
dell'amministrazione della giustizia  ad  altre  amministrazioni,  le
parole  «31  dicembre  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2022».