Art. 8 Proroga di termini in materia di giustizia 1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, relativo alla facolta' per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». 2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla facolta' per i dirigenti di istituto penitenziario di svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni, le parole «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022». 3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, relativo a misure per la funzionalita' degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; b) al comma 3, le parole: «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2022». 4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, relativo al divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».