Art. 9 
 
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del  lavoro
                      e delle politiche sociali 
 
  1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, in materia di enti del terzo settore, le parole «31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2022». 
  2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge  30  dicembre
2018,   n.   145,    relativo    all'operativita'    del    personale
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le parole «sino al 31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2022». 
  3. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, riguardante  i
termini  di  prescrizione  riferiti  agli  obblighi   relativi   alla
contribuzione di previdenza e  di  assistenza  sociale  obbligatoria,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 10-bis, le parole «31 dicembre 2015» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»; 
    b) dopo il comma 10-bis e'  inserito  il  seguente:  «10-ter.  Le
pubbliche amministrazioni di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono ammesse a dichiarare  e
ad adempiere, fino al 31 dicembre 2022, agli obblighi  relativi  alla
contribuzione di previdenza  e  di  assistenza  sociale  obbligatoria
dovuti alla Gestione separata di cui  all'articolo  2,  comma  26,  e
seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai  compensi
erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa  e
figure assimilate. Sono fatti  salvi  gli  effetti  di  provvedimenti
giurisdizionali passati in giudicato.». 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9  dell'articolo  116  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al 31  dicembre
2022 agli obblighi relativi alle contribuzioni  di  previdenza  e  di
assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis  dell'articolo
3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3  del
presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo  articolo  3  della
legge 1995, n. 335, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non
si fa luogo a rimborso di quanto gia' versato. 
  5. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 148, al secondo periodo le parole «, in relazione ai  datori
di lavoro che occupano mediamente fino a quindici  dipendenti,»  sono
soppresse. 
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, hanno effetto a  decorrere
dal secondo anno successivo a quello  di  operativita'  del  registro
unico nazionale del terzo settore, limitatamente alle  organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10  del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  iscritte  all'anagrafe
delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, le  quali  continuano  ad
essere destinatarie della quota del cinque per mille con le modalita'
stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  23
luglio 2020, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 231 del 17 settembre 2020, per gli enti del  volontariato
di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del  decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2010, n. 73, fino al 31 dicembre 2022.  Le  Organizzazioni  di
volontariato e le associazioni di promozione sociale,  coinvolte  nel
processo  di  trasmigrazione  di  cui  all'articolo  54  del  decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non  siano  gia'  regolarmente
accreditate  al  cinque  per  mille  nell'esercizio   2021,   possono
accreditarsi al cinque per mille nell'esercizio 2022 con le modalita'
stabilite dall'articolo 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022. 
  7. Le disposizioni di cui  all'articolo  10  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle  risorse  umane
dell'INAIL, sono ulteriormente  prorogate  fino  al  31  marzo  2022.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di euro  per
l'anno 2022, si provvede  a  valere  sul  bilancio  dell'INAIL.  Alla
compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto pari a 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2022  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di   parte
corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  8. All'articolo 88, comma 1, primo periodo,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77,  relativo  alla  costituzione  del  «Fondo  Nuove
Competenze» per la graduale ripresa dell'attivita'  dopo  l'emergenza
epidemiologica, le parole «per gli anni 2020 e 2021» sono  sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».