Art. 4 
 
                      Disciplina sanzionatoria 
 
  1. La violazione delle  disposizioni  previste  dai  commi  1  e  2
dell'articolo  1  e  degli  obblighi  previsti  dall'articolo  2  del
presente  decreto  e'  sanzionata  ai  sensi  dell'articolo   4   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. La violazione  delle  disposizioni
previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, commi 1 e 2, 8, commi 1 e 2,  11,
comma 2, del decreto-legge 24 dicembre  2021,  n.  221,  continua  ad
essere sanzionata ai sensi del citato articolo 4 del decreto-legge n.
19 del 2020. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma
2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74.  I  titolari  o  i
gestori dei servizi e delle attivita' di cui all'articolo 1, commi  1
e 2, del presente decreto e agli articoli 4, comma 2, 5 e 8, comma 1,
del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 sono tenuti  a  verificare
che l'accesso ai servizi e alle attivita' avvenga nel rispetto  delle
disposizioni previste  dai  medesimi  articoli.  Le  verifiche  delle
certificazioni verdi COVID-19, fermo quanto previsto dall'articolo 7,
comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, sono  effettuate
con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri  adottato  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  10,  del
decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52.   Alle   violazioni   delle
disposizioni relative all'accesso ai servizi e alle attivita' di  cui
all'articolo 9-bis,  comma  1,  lettere  a-bis),  e)  e  g-bis),  del
decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, e agli articoli 4, comma 2,  5  e
8, commi 1 e 2, del  decreto-legge  24  dicembre  2021,  n.  221,  si
applica  altresi'  la  sanzione  amministrativa  accessoria  prevista
dall'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 aprile
2021 n. 52.