IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti   amministrativi»   e,   in   particolare,   l'articolo   2
(Conclusione del procedimento), commi 2, 3 e 4; 
  Visto l'articolo 4, commi da 57 a 60, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», il quale prevede
che "presso gli uffici dell'Agenzia delle  dogane,  e'  istituito  lo
«sportello  unico  doganale»,  per  semplificare  le  operazioni   di
importazione ed  esportazione  e  per  concentrare  i  termini  delle
attivita'  istruttorie,  anche  di  competenza   di   amministrazioni
diverse, connesse alle predette operazioni"; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
novembre 2010, n. 242, attuativo dell'articolo  4,  comma  59,  della
citata legge n. 350 del 2003, recante  «Definizione  dei  termini  di
conclusione   dei   procedimenti   amministrativi   che    concorrono
all'assolvimento  delle  operazioni  doganali  di   importazione   ed
esportazione»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9  ottobre  2013  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione  del
28 luglio 2015 che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  952/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione  alle  modalita'  che
specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
del 24 novembre 2015 recante  modalita'  di  applicazione  di  talune
disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento  europeo
e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2016/341 della  Commissione  del
17 dicembre 2015, che integra il regolamento  (UE)  n.  952/2013  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
transitorie  relative  a  talune  disposizioni  del  codice  doganale
dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono
ancora  operativi  e  che  modifica  il  regolamento  delegato   (UE)
2015/2446 della Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia
unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 luglio 2020 relativo alle informazioni  elettroniche
sul trasporto merci; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE)  n.  999/2001,  (CE)  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)   n.
1107/2009, (CE) 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (CE) n. 429/2016 e  (UE)
n. 2031/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei  regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio  e  delle  direttive
98/58/CE,  1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE  del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e  (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/93/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto l'articolo 20, comma 1,  del  decreto  legislativo  4  agosto
2016,  n.  169,  recante   «Riorganizzazione,   razionalizzazione   e
semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di
cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8,
comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124", che  prevede
che "Allo sportello unico doganale di cui all'articolo 4,  comma  57,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono attribuiti,  altresi',  la
competenza nonche' i  controlli  relativi  a  tutti  gli  adempimenti
connessi all'entrata e  uscita  delle  merci  nel  o  dal  territorio
nazionale,  e  che  il  coordinamento  si  applica,  oltre  che   sui
procedimenti derivanti dall'applicazione delle  norme  unionali  gia'
previsti dal predetto  sportello  unico  doganale,  anche  su  quelli
disposti da altre Amministrazioni o  organi  dello  Stato,  e  che  i
controlli,  ad   esclusione   di   quelli   disposti   dall'Autorita'
Giudiziaria e  di  quelli  svolti  dagli  organi  competenti  per  la
sicurezza dello Stato e  dalle  forze  di  polizia,  sono  coordinati
dall'ufficio doganale e si eseguono contemporaneamente e nello stesso
luogo,  e  che  il  predetto  sportello  unico  doganale  assume   la
denominazione di «Sportello unico doganale e dei controlli»"; 
  Visto l'articolo 20, comma 3, del medesimo decreto  legislativo  n.
169 del 2016 secondo cui «Le amministrazioni che a  qualsiasi  titolo
effettuano controlli sulle merci presentate in  dogana  concludono  i
rispettivi procedimenti di competenza entro il termine di un'ora  per
il controllo documentale e di cinque  ore  per  il  controllo  fisico
delle merci. I suddetti termini  decorrono  dal  momento  in  cui  le
amministrazioni dispongono di tutti gli elementi informativi  e  sono
soddisfatte  le  condizioni  previste  dalla  normativa  vigente  per
l'effettuazione  dei  controlli.  Quando   i   controlli   richiedono
accertamenti  di  natura  tecnica  o  prelevamento  di  campioni   si
applicano  i  termini  di  esecuzione   stabiliti   dalla   normativa
dell'Unione europea o dai protocolli di settore»; 
  Visto l'articolo  4  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123,
riguardante le Zone Economiche Speciali (ZES); 
  Visto l'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n.  205
(Legge di Bilancio per l'anno 2018), riguardante le  Zone  Logistiche
Semplificate (ZLS); 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   come
modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2018, n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Vista la missione 3 (Infrastrutture per una mobilita'  sostenibile)
del   Piano   nazionale   di   ripresa   e    resilienza,    relativa
all'interoperabilita' e logistica integrata nell'abito della quale e'
previsto,  tra  l'altro,  al  punto  2.1  la  semplificazione   delle
transazioni  di  importazione/esportazione   attraverso   l'effettiva
implementazione dello  Sportello  Unico  Doganale  e  dei  Controlli,
finalizzato  all'interoperabilita'  dei  sistemi  informativi   delle
diverse  amministrazioni  interessate  e   al   coordinamento   delle
attivita' di controllo da parte degli uffici doganali; 
  Ritenuta la necessita' di adottare un regolamento di esecuzione per
disciplinare in modo compiuto il funzionamento dello sportello  unico
doganale, di cui all'articolo 4, comma 57, della citata legge n.  350
del 2003, alla luce dei compiti ad esso attribuiti dall'articolo  20,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 169 del 2016; 
  Ritenuta la necessita'  di  assicurare  livelli  di  sicurezza  dei
controlli dell'Agenzia, specialmente con riferimento  alle  merci  in
ingresso, non inferiori, anche sotto i profili sanitari e ambientali,
a quelli attualmente garantiti; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2021; 
  Acquisito, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del  regolamento
(UE) 2016/679, il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali, espresso nella seduta del 2 dicembre 2021; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta
del 2 dicembre 2021; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 dicembre 2021; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2021; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  dell'interno,  dello   sviluppo   economico,   delle
politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   della   transizione
ecologica, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  della
cultura, della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale e per il sud e la coesione territoriale; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. In esecuzione delle disposizioni di cui  all'articolo  4,  commi
57, 58, 59 e 60 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e  all'articolo
20 del decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  169,  il  presente
regolamento disciplina lo Sportello unico doganale e  dei  controlli,
al fine di attuare il coordinamento in  via  telematica  di  tutti  i
procedimenti e controlli  connessi  all'entrata  e  all'uscita  delle
merci nel o dal territorio nazionale e di assicurare il conseguimento
dell'obiettivo di cui alla Missione 3, riforma 2.1., «Semplificazione
delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva
implementazione  dello  Sportello  Unico  dei  Controlli»  del  Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti del Presidente della Repubblica  italiana  e  sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2,  commi  da  1  a  4,
          della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192: 
                «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso.  Se  ravvisano  la
          manifesta        irricevibilita',         inammissibilita',
          improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
          amministrazioni   concludono   il   procedimento   con   un
          provvedimento espresso redatto in  forma  semplificata,  la
          cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
          al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 
                2. Nei casi in cui disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
                3.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri, adottati  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
                4.   Nei   casi   in   cui,   tenendo   conto   della
          sostenibilita'    dei    tempi     sotto     il     profilo
          dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura   degli
          interessi   pubblici   tutelati   e    della    particolare
          complessita' del procedimento, sono indispensabili  termini
          superiori  a  novanta  giorni  per   la   conclusione   dei
          procedimenti di competenza delle amministrazioni statali  e
          degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma  3
          sono  adottati  su  proposta  anche  dei  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione  normativa  e  previa   deliberazione   del
          Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non  possono
          comunque  superare  i  centottanta  giorni,  con  la   sola
          esclusione dei procedimenti di acquisto della  cittadinanza
          italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4, commi da  57  a  60,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2004)», pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale del 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.: 
                «Art. 4. (Finanziamento agli investimenti).  -  1.  -
          56. (Omissis). 
                57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle  dogane,  e'
          istituito lo «sportello unico doganale»,  per  semplificare
          le  operazioni  di  importazione  ed  esportazione  e   per
          concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di
          competenza  di  amministrazioni  diverse,   connesse   alle
          predette operazioni. 
                58. Ferme tutte le competenze di legge, lo  sportello
          unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche  in
          via telematica dagli  operatori  interessati  e  inoltra  i
          dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate  per
          un coordinato svolgimento dei  rispettivi  procedimenti  ed
          attivita'. 
                59. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con  i  Ministri  interessati  e  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definiti  i  termini  di   conclusione   dei   procedimenti
          amministrativi  che  concorrono  per  l'assolvimento  delle
          operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi
          fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono
          a stabilirli, in una durata comunque non superiore,  con  i
          regolamenti di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.
          241. 
                60. Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono
          derivare oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante
          «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          4 novembre 2010, n. 242, recante «Definizione  dei  termini
          di  conclusione   dei   procedimenti   amministrativi   che
          concorrono all'assolvimento delle  operazioni  doganali  di
          importazione ed esportazione», e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 14 gennaio 2011, n. 10. 
              - Il regolamento n. 952/2013 del Parlamento  europeo  e
          del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il  codice
          doganale  dell'Unione  e'  Pubblicato  nella  G.U.U.E.   10
          ottobre 2013, n. L 269. 
              -  Il   regolamento   n.   2015/2446   delegato   della
          Commissione, che integra il regolamento  (UE)  n.  952/2013
          del Parlamento europeo e del Consiglio  in  relazione  alle
          modalita' che specificano alcune  disposizioni  del  codice
          doganale  dell'Unione  e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.   29
          dicembre 2015, n. L 343. 
              - Il regolamento di  esecuzione  (UE)  2015/2447  della
          Commissione del  24  novembre  2015  recante  modalita'  di
          applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n.
          952/2013  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   che
          istituisce il codice doganale  dell'Unione,  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 29 dicembre 2015, n. L 343. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2016/341   della
          Commissione  del  17  dicembre   2015,   che   integra   il
          regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative
          a talune disposizioni del codice doganale  dell'Unione  nei
          casi in cui  i  pertinenti  sistemi  elettronici  non  sono
          ancora operativi e che  modifica  il  regolamento  delegato
          (UE)  2015/2446  della  Commissione  e'  pubblicato   nella
          G.U.U.E. 4 marzo 2015, n. L 60. 
              - Il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio  del  20  giugno  2019  che  istituisce  un
          sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga  la
          direttiva 2010/65/UE e' pubblicato nella G.U.U.E. 25 luglio
          2019, n. L 198. 
              - Il regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio  del  15  luglio   2020   relativo   alle
          informazioni elettroniche sul trasporto merci e' pubblicato
          nella G.U.U.E. 31 luglio 2020, n. L 249. 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo  alla  protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella  G.U.U.E.  4
          maggio 2016, n. L 119. 
              - Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 15  marzo  2017,  relativo  ai  controlli
          ufficiali e alle altre attivita' ufficiali  effettuati  per
          garantire l'applicazione della legislazione sugli  alimenti
          e sui mangimi, delle norme sulla  salute  e  sul  benessere
          degli animali,  sulla  sanita'  delle  piante  nonche'  sui
          prodotti fitosanitari,  recante  modifica  dei  regolamenti
          (CE) n. 999/2001, (CE) 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
          1107/2009,  (CE)  1151/2012,  (UE)  n.  652/2014,  (CE)  n.
          429/2016 e (UE) n. 2031/2016 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,  dei  regolamenti  (CE)  n.  1/2005  e  (CE)  n.
          1099/2009  del  Consiglio  e  delle   direttive   98/58/CE,
          1999/74/CE,  2007/43/CE,  2008/119/CE  e  2008/120/CE   del
          Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE)  n.  854/2004  e
          (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
          direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,  90/425/CEE,  91/496/CEE,
          96/93/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la  decisione
          92/438/CEE del Consiglio e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  7
          aprile 2017, n. L 95. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  del   decreto
          legislativo   4    agosto    2016,    n.    169,    recante
          «Riorganizzazione,  razionalizzazione   e   semplificazione
          della disciplina concernente le Autorita' portuali  di  cui
          alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione  dell'art.
          8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2016,  n.
          203: «Art. 20. Sportello unico doganale e dei controlli. 
              1. Allo sportello unico doganale  di  cui  all'art.  4,
          comma 57, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  sono
          attribuiti, altresi', la  competenza  nonche'  i  controlli
          relativi a tutti gli  adempimenti  connessi  all'entrata  e
          uscita delle merci  nel  o  dal  territorio  nazionale.  Il
          coordinamento  si  applica,  oltre  che  sui   procedimenti
          derivanti  dall'applicazione  delle  norme  unionali   gia'
          previsti dal predetto sportello unico  doganale,  anche  su
          quelli disposti da altre  amministrazioni  o  organi  dello
          Stato.  I  controlli,  ad  esclusione  di  quelli  disposti
          dall'Autorita' Giudiziaria e di quelli svolti dagli  organi
          competenti per la sicurezza dello Stato e  dalle  forze  di
          polizia,  sono  coordinati  dall'ufficio  doganale   e   si
          eseguono   contemporaneamente   e   nello   stesso   luogo.
          Conseguentemente  il  predetto  sportello  unico   doganale
          assume la denominazione di «Sportello unico doganale e  dei
          controlli». 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto  con  i  Ministeri  interessati,  sono
          individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie per
          lo svolgimento dei compiti  di  cui  al  comma  1,  di  cui
          l'Ufficio doganale puo' avvalersi, senza nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              3. Le amministrazioni che a qualsiasi titolo effettuano
          controlli sulle merci presentate  in  dogana  concludono  i
          rispettivi procedimenti di competenza entro il  termine  di
          un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per  il
          controllo fisico delle merci. I suddetti termini  decorrono
          dal momento in cui le amministrazioni dispongono  di  tutti
          gli elementi informativi e sono soddisfatte  le  condizioni
          previste dalla normativa vigente  per  l'effettuazione  dei
          controlli. Quando i controlli  richiedono  accertamenti  di
          natura tecnica o prelevamento di campioni  si  applicano  i
          termini di esecuzione stabiliti dalla normativa dell'Unione
          europea o dai protocolli di settore.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge  20
          giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2017,  n.  123,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 20 giugno 2017, n. 141: 
                «Art. 4. (Istituzione di zone economiche  speciali  -
          ZES). - 1. Al fine di favorire la creazione  di  condizioni
          favorevoli   in    termini    economici,    finanziari    e
          amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune  aree
          del   Paese,   delle   imprese   gia'   operanti,   nonche'
          l'insediamento  di  nuove  imprese  in  dette  aree,   sono
          disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per
          l'istituzione di una Zona economica  speciale,  di  seguito
          denominata «ZES». 
                2.  Per  ZES  si  intende  una  zona  geograficamente
          delimitata e  chiaramente  identificata,  situata  entro  i
          confini  dello  Stato,  costituita  anche   da   aree   non
          territorialmente  adiacenti  purche'  presentino  un  nesso
          economico  funzionale,  e  che  comprenda  almeno   un'area
          portuale con le caratteristiche stabilite  dal  regolamento
          (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e
          del  Consiglio,  sugli  orientamenti  dell'Unione  per   lo
          sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT).  Per
          l'esercizio di attivita' economiche  e  imprenditoriali  le
          aziende gia' operative e quelle che si  insedieranno  nella
          ZES  possono  beneficiare  di   speciali   condizioni,   in
          relazione alla natura  incrementale  degli  investimenti  e
          delle attivita' di sviluppo di impresa. 
                3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la  sua
          durata, i  criteri  generali  per  l'identificazione  e  la
          delimitazione  dell'area   nonche'   i   criteri   che   ne
          disciplinano l'accesso e  le  condizioni  speciali  di  cui
          all'art.  5  nonche'  il   coordinamento   generale   degli
          obiettivi  di  sviluppo  sono  definiti  con  decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il
          Mezzogiorno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti e  con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,
          sentita la  Conferenza  unificata,  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto. 
                4. Le proposte di istituzione di ZES  possono  essere
          presentate dalle regioni meno sviluppate e in  transizione,
          cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili
          alle  deroghe  previste  dall'art.  107  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea. 
                4-bis. Ciascuna  regione  di  cui  al  comma  4  puo'
          presentare una proposta  di  istituzione  di  una  ZES  nel
          proprio territorio, o al massimo  due  proposte  ove  siano
          presenti piu' aree portuali che abbiano le  caratteristiche
          di cui al comma 2.  Le  regioni  che  non  posseggono  aree
          portuali aventi  tali  caratteristiche  possono  presentare
          istanza  di  istituzione  di  una   ZES   solo   in   forma
          associativa,  qualora  contigue,  o  in  associazione   con
          un'area portuale avente le caratteristiche di cui al  comma
          2. 
                5.  Ciascuna  ZES  e'  istituita  con   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare  su
          proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  e  il
          Mezzogiorno, se  nominato,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  delle  regioni
          interessate. La  proposta  e'  corredata  da  un  piano  di
          sviluppo strategico, nel rispetto  delle  modalita'  e  dei
          criteri individuati dal decreto di cui al comma 3. 
                6.  La  regione,  o  le  regioni  nel  caso  di   ZES
          interregionali, formulano la proposta di istituzione  della
          ZES,    specificando    le    caratteristiche     dell'area
          identificata. Il soggetto per  l'amministrazione  dell'area
          ZES,  di  seguito  "soggetto  per  l'amministrazione",   e'
          identificato in un Comitato di  indirizzo  composto  da  un
          commissario straordinario del Governo, che lo presiede, dal
          Presidente  dell'Autorita'  di  sistema  portuale,  da   un
          rappresentante della regione, o delle regioni nel  caso  di
          ZES interregionale, da un rappresentante  della  Presidenza
          del Consiglio dei  ministri  e  da  un  rappresentante  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche'  da
          un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale,  di
          cui all'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,  ovvero
          di quelli costituiti ai sensi  della  vigente  legislazione
          delle regioni a statuto speciale, presenti sul  territorio.
          Nell'ipotesi in cui i porti  inclusi  nell'area  della  ZES
          rientrino nella competenza territoriale di un'Autorita'  di
          sistema portuale con sede in  altra  regione,  al  Comitato
          partecipa il Presidente dell'Autorita' di sistema  portuale
          che ha sede nella regione in cui e' istituita la  ZES.  Nel
          caso  in  cui  tali  porti   rientrino   nella   competenza
          territoriale di piu'  Autorita'  di  sistema  portuale,  al
          Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna Autorita'  di
          sistema portuale. Ai membri del Comitato non  spetta  alcun
          compenso, indennita' di carica, corresponsione  di  gettoni
          di  presenza  o  rimborsi  per  spese   di   missione.   Al
          commissario   straordinario   del   Governo   puo'   essere
          corrisposto  un  compenso  nel  limite  massimo  di  quanto
          previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111. Il Comitato di indirizzo si avvale del
          segretario  generale  di  ciascuna  Autorita'  di   sistema
          portuale  per  l'esercizio  delle  funzioni  amministrative
          gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165. Agli oneri di funzionamento del Comitato  si  provvede
          con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
          a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica. 
                6-bis. Il Commissario e'  nominato  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
          del  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione  territoriale,
          d'intesa con il Presidente della Regione  interessata.  Nel
          caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine  di
          sessanta  giorni  dalla  formulazione  della  proposta,  il
          Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la
          questione  al  Consiglio  dei  ministri  che  provvede  con
          deliberazione motivata. Nel decreto e' stabilita la  misura
          del compenso spettante al Commissario, previsto  dal  comma
          6,  nel  rispetto  dei  limiti  di  cui  all'art.  13   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89.  I
          Commissari nominati prima della data di entrata  in  vigore
          della presente disposizione cessano,  ove  non  confermati,
          entro sessanta giorni dalla medesima data. 
                7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare,
          in particolare: 
                  a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento  e
          la piena operativita'  delle  aziende  presenti  nella  ZES
          nonche'  la  promozione  sistematica  dell'area   verso   i
          potenziali investitori internazionali; 
                  b)  l'utilizzo  di  servizi   sia   economici   che
          tecnologici nell'ambito ZES; 
                  c) l'accesso alle prestazioni di servizi  da  parte
          di terzi. 
                7-bis. Il Commissario straordinario  del  Governo  di
          cui al comma 6 puo' stipulare,  previa  autorizzazione  del
          Comitato di indirizzo, accordi  o  convenzioni  quadro  con
          banche ed intermediari finanziari. 
                7-ter. Il Commissario straordinario  del  Governo  di
          cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia
          per la Coesione territoriale: 
                  a) assicura il  coordinamento  e  l'impulso,  anche
          operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione,
          l'insediamento e  la  piena  operativita'  delle  attivita'
          produttive  nell'ambito  della  ZES,  ferme   restando   le
          competenze delle amministrazioni  centrali  e  territoriali
          coinvolte  nell'implementazione  dei  Piani   di   Sviluppo
          Strategico, anche nell'ottica di coordinare  le  specifiche
          linee di sviluppo dell'area con le prospettive  strategiche
          delle altre ZES  istituite  e  istituende,  preservando  le
          opportune specializzazioni di mercato; 
                  b) opera quale referente esterno  del  Comitato  di
          Indirizzo   per   l'attrazione   e   l'insediamento   degli
          investimenti produttivi nelle aree ZES; 
                  c)  contribuisce  a  individuare,   tra   le   aree
          identificate all'interno del Piano di Sviluppo  Strategico,
          le aree prioritarie per l'implementazione del Piano,  e  ne
          cura  la  caratterizzazione  necessaria  a  garantire   gli
          insediamenti produttivi; 
                  d)   promuove   la   sottoscrizione   di   appositi
          protocolli e convenzioni tra le  amministrazioni  locali  e
          statali  coinvolte  nell'implementazione   del   Piano   di
          Sviluppo  Strategico,  volti   a   disciplinare   procedure
          semplificate  e  regimi  procedimentali  speciali  per  gli
          insediamenti produttivi nelle aree ZES. 
                7-quater.  L'Agenzia  per  la  Coesione  territoriale
          supporta l'attivita' dei  Commissari  e  garantisce,  sulla
          base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES  di
          cui  all'art.   5,   comma   1,   lettera   a-quater),   il
          coordinamento   della    loro    azione    nonche'    della
          pianificazione  nazionale  degli  interventi   nelle   ZES,
          tramite proprio personale amministrativo e tecnico  a  cio'
          appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali
          disponibili  a  legislazione  vigente.  L'Agenzia  per   la
          Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai  singoli
          Commissari  mediante  personale  tecnico  e  amministrativo
          individuato ai sensi dell'art.  7,  comma  6,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  dotato  di  idonee
          competenze, al fine di garantire efficacia  e  operativita'
          dell'azione commissariale. A tale fine  e'  autorizzata  la
          spesa di 4,4 milioni di euro  per  l'anno  2021  e  di  8,8
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022  al  2034.
          Il  Commissario  straordinario  si  avvale  inoltre   delle
          strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di
          societa' controllate dallo  Stato  o  dalle  regioni  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                7-quinquies. Al fine di assicurare la piu' efficace e
          tempestiva attuazione degli interventi del Piano  nazionale
          di ripresa e resilienza relativi  alla  infrastrutturazione
          delle  ZES,  fino  al  31  dicembre  2026,  il  Commissario
          straordinario puo',  a  richiesta  degli  enti  competenti,
          assumere le funzioni di stazione appaltante  e  operare  in
          deroga alle disposizioni di legge in materia  di  contratti
          pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui  agli
          articoli 30, 34 e 42  del  decreto  legislativo  18  aprile
          2016, n. 50, nonche' delle disposizioni  del  codice  delle
          leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  di  cui  al
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli
          inderogabili   derivanti    dall'appartenenza    all'Unione
          europea,  ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
          2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del  26  febbraio  2014.  Per  l'esercizio
          delle funzioni di cui  al  primo  periodo,  il  Commissario
          straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. 
                8. Le imprese gia' operative nella ZES e  quelle  che
          si insedieranno nell'area, sono tenute  al  rispetto  della
          normativa nazionale ed europea, nonche' delle  prescrizioni
          adottate per il funzionamento della stessa ZES. 
                8-bis. Le Regioni adeguano la propria  programmazione
          o la riprogrammazione dei fondi strutturali  alle  esigenze
          di funzionamento e  sviluppo  della  ZES  e  concordano  le
          relative linee strategiche con il  Commissario,  garantendo
          la massima sinergia delle risorse materiali  e  strumentali
          approntate per la piena realizzazione del piano  strategico
          di sviluppo.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  65,  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2018-2020): 
                «Art. 1. - Omissis. 
                65.   Per   l'istituzione   delle   Zone   logistiche
          semplificate  si  applicano,  in  quanto  compatibili,   le
          disposizioni relative alla procedura di  istituzione  delle
          Zone  economiche  speciali   previste   dal   decreto   del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  adottato  ai  sensi
          dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.
          91, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2017, n. 123. 
                Omissis.». 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei  dati  personali),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174,  S.O.,
          reca  disposizioni   per   l'adeguamento   dell'ordinamento
          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE. 
              - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza  e'  stato
          presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli
          18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241,  ed  approvato
          con  Decisione  di  esecuzione  del  Consiglio  dell'Unione
          europea del 13 luglio 2021. 
              - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997,  n.
          202, reca «Definizione ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», istituisce la
          Conferenza unificata e  ne  definisce  la  composizione,  i
          compiti  e  le  modalita'  organizzative  e  operative.  La
          Conferenza  unificata  opera  al  fine   di   favorire   la
          cooperazione tra l'attivita' dello Stato e il sistema delle
          autonomie ed esaminare le materie e  i  compiti  di  comune
          interesse. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 4, commi da  57  a  60,  della
          legge 24 dicembre 2003, n. 350, si  veda  nelle  note  alle
          premesse.