Art. 11 Supporto logistico all'attivita' dello Sportello unico doganale e dei controlli 1. Le Autorita' di Sistema Portuale: a) forniscono, in caso di necessita' e a titolo gratuito, le infrastrutture adeguate a supportare lo svolgimento dei compiti istituzionali dello Sportello unico doganale e dei controlli; b) coadiuvano, nell'ambito delle proprie risorse umane e strumentali, lo Sportello unico doganale e dei controlli, al fine dell'esecuzione efficiente dei controlli. 2. Le Societa' di gestione aeroportuale ed i gestori delle strutture logistiche interessate dallo Sportello unico doganale e dei controlli, nell'ottica dell'ottimale organizzazione delle attivita' di competenza relative alla gestione delle infrastrutture volte ad assicurare la fluidita' del traffico merci, forniscono, a titolo gratuito, con modalita' stabilite in apposito accordo, il supporto logistico necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dello Sportello unico doganale e dei controlli e per l'esecuzione efficiente dei controlli.