Art. 11 
 
Supporto logistico all'attivita' dello Sportello unico doganale e dei
                              controlli 
 
  1. Le Autorita' di Sistema Portuale: 
    a) forniscono, in caso di necessita'  e  a  titolo  gratuito,  le
infrastrutture adeguate  a  supportare  lo  svolgimento  dei  compiti
istituzionali dello Sportello unico doganale e dei controlli; 
    b)  coadiuvano,  nell'ambito  delle  proprie  risorse   umane   e
strumentali, lo Sportello unico doganale e  dei  controlli,  al  fine
dell'esecuzione efficiente dei controlli. 
  2.  Le  Societa'  di  gestione  aeroportuale  ed  i  gestori  delle
strutture logistiche interessate dallo Sportello unico doganale e dei
controlli, nell'ottica dell'ottimale organizzazione  delle  attivita'
di competenza relative alla gestione delle  infrastrutture  volte  ad
assicurare la fluidita' del  traffico  merci,  forniscono,  a  titolo
gratuito, con modalita' stabilite in apposito  accordo,  il  supporto
logistico necessario per lo  svolgimento  dei  compiti  istituzionali
dello Sportello unico doganale e dei  controlli  e  per  l'esecuzione
efficiente dei controlli.