Art. 12 
 
                      Disposizioni transitorie 
                   per il coordinamento operativo 
 
  1. La richiesta di esecuzione dei controlli  per  i  quali  non  e'
ancora attiva l'interoperabilita' va comunicata attraverso il Portale
SUDOCO,   affinche'   il   controllo   sia   eseguito,   di    norma,
contemporaneamente e nello stesso luogo. 
  2. Il  Comitato  di  cui  all'articolo  9  promuove  le  iniziative
necessarie per  attuare  il  coordinamento  dei  procedimenti  e  dei
controlli anche nella fase transitoria.