Art. 12 Disposizioni transitorie per il coordinamento operativo 1. La richiesta di esecuzione dei controlli per i quali non e' ancora attiva l'interoperabilita' va comunicata attraverso il Portale SUDOCO, affinche' il controllo sia eseguito, di norma, contemporaneamente e nello stesso luogo. 2. Il Comitato di cui all'articolo 9 promuove le iniziative necessarie per attuare il coordinamento dei procedimenti e dei controlli anche nella fase transitoria.