Art. 14 Disposizioni di attuazione della Riforma 2.1 della componente M3C2 PNRR 1. Per il perseguimento delle finalita' dello Sportello unico doganale e dei controlli si tengono in considerazione le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE nonche' del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci. 2. Le modalita' tecniche di realizzazione del SUDOCO e il loro aggiornamento sono definite con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenendo anche conto delle specifiche e tempistiche del sistema di interfaccia unica marittima europea («EMSWe»), di cui al regolamento (UE) 2021/1239, anche con l'obiettivo di assicurare l'interoperabilita' tra i relativi sistemi in conformita' con gli sviluppi tecnici e regolatori definiti in sede europea. 3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce gli elementi di competenza per il monitoraggio dell'attuazione della Riforma 2.1 della Missione 3 componente 2 del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), anche ai fini della relazione sullo stato di attuazione del PNRR, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Note all'art. 14: - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 e del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si veda nelle note alle premesse. La missione 3 (Infrastrutture per una mobilita' sostenibile) del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, nella seconda componente, relativa all'interoperabilita' e logistica integrata, contempla, tra l'altro, la riforma 2.1: semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli. - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021, n. 129: «Art. 2 (Cabina di regia). - (Omissis).». 2. La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' delegare a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche attivita'. La Cabina di regia in particolare: a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali; b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attivita' di monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all'art. 6; c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all'art. 4, le tematiche e gli specifici profili di criticita' segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma di Governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'art. 5 l'eventuale necessita' di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione; e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'art. 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, nonche', anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti; (Omissis).».