Art. 14 
 
            Disposizioni di attuazione della Riforma 2.1 
                     della componente M3C2 PNRR 
 
  1. Per il  perseguimento  delle  finalita'  dello  Sportello  unico
doganale e dei controlli si tengono in considerazione le disposizioni
del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 giugno 2019 che istituisce un  sistema  di  interfaccia  unica
marittima europea  e  abroga  la  direttiva  2010/65/UE  nonche'  del
regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del
15 luglio 2020 relativo alle informazioni elettroniche sul  trasporto
merci. 
  2. Le modalita' tecniche di realizzazione  del  SUDOCO  e  il  loro
aggiornamento  sono  definite   con   provvedimenti   del   direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenendo anche  conto  delle
specifiche e tempistiche del sistema di interfaccia  unica  marittima
europea («EMSWe»), di cui al regolamento (UE)  2021/1239,  anche  con
l'obiettivo di assicurare l'interoperabilita' tra i relativi  sistemi
in conformita' con gli sviluppi tecnici e regolatori definiti in sede
europea. 
  3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce gli  elementi  di
competenza per il  monitoraggio  dell'attuazione  della  Riforma  2.1
della Missione 3 componente  2  del  Piano  Nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR), anche ai  fini  della  relazione  sullo  stato  di
attuazione del PNRR, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e),  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)
          2019/1239 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  20
          giugno 2019 e del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento
          europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  Piano  nazionale  di
          ripresa e resilienza, si veda nelle note alle premesse.  La
          missione 3 (Infrastrutture per una  mobilita'  sostenibile)
          del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, nella  seconda
          componente,  relativa  all'interoperabilita'  e   logistica
          integrata,  contempla,  tra  l'altro,   la   riforma   2.1:
          semplificazione        delle         transazioni         di
          importazione/esportazione      attraverso       l'effettiva
          implementazione dello Sportello Unico dei Controlli. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  2,  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021,  n.
          129: 
                «Art. 2 (Cabina di regia). - (Omissis).». 
                2. La Cabina di regia esercita poteri  di  indirizzo,
          impulso  e  coordinamento  generale  sull'attuazione  degli
          interventi  del  PNRR.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri puo' delegare a un Ministro o a un Sottosegretario
          di Stato alla Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  lo
          svolgimento di specifiche attivita'. La Cabina di regia  in
          particolare: 
                  a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione
          degli  interventi  del  PNRR,  anche  con  riferimento   ai
          rapporti con i diversi livelli territoriali; 
                  b) effettua la ricognizione  periodica  e  puntuale
          sullo stato di attuazione degli interventi, anche  mediante
          la formulazione di indirizzi  specifici  sull'attivita'  di
          monitoraggio e controllo svolta dal Servizio  centrale  per
          il PNRR, di cui all'art. 6; 
                  c) esamina,  previa  istruttoria  della  Segreteria
          tecnica di cui all'art. 4, le  tematiche  e  gli  specifici
          profili di criticita' segnalati dai Ministri competenti per
          materia e, con riferimento  alle  questioni  di  competenza
          regionale o locale dal Ministro per gli affari regionali  e
          le autonomie e  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle
          province autonome; 
                  d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per  il
          programma di Governo, il monitoraggio degli interventi  che
          richiedono adempimenti normativi e segnala  all'Unita'  per
          la razionalizzazione e il miglioramento  della  regolazione
          di cui all'art.  5  l'eventuale  necessita'  di  interventi
          normativi idonei a  garantire  il  rispetto  dei  tempi  di
          attuazione; 
                  e) trasmette alle Camere  con  cadenza  semestrale,
          per  il  tramite  del  Ministro  per  i  rapporti  con   il
          parlamento, una relazione sullo  stato  di  attuazione  del
          PNRR, recante le informazioni  di  cui  all'art.  1,  comma
          1045, della legge 30 dicembre 2020 n. 178,  nonche',  anche
          su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni  elemento
          utile a valutare lo stato di avanzamento degli  interventi,
          il loro  impatto  e  l'efficacia  rispetto  agli  obiettivi
          perseguiti; 
                  (Omissis).».