Art. 2 
 
                      Sportello unico doganale 
                           e dei controlli 
 
  1. I controlli di cui all'articolo 20, commi 1  e  3,  del  decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 169, sono  assicurati  dallo  sportello
unico doganale di cui  all'articolo  4,  comma  57,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, denominato «Sportello  unico  doganale  e  dei
controlli (SUDOCO)». 
  2. Ai sensi del Codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  nonche'  delle  relative
regole tecniche, il coordinamento per via telematica  dei  controlli,
di cui al comma 1, e' realizzato  mediante  accordi  di  cooperazione
finalizzati all'interoperabilita', tramite  il  Sistema  pubblico  di
connettivita' e cooperazione (SPC) di cui all'articolo 73 del decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  tra  il  sistema   informativo
dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  e  i   sistemi   delle
amministrazioni e organi dello Stato interessati. 
  3. In  caso  di  indisponibilita'  dei  sistemi  informativi,  sono
assicurate procedure di soccorso sostitutive da individuare  in  sede
di definizione dei sistemi negli accordi di cooperazione, di  cui  al
comma 2. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 20 del decreto  legislativo  4
          agosto 2016, n. 169, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 7
          marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.