Art. 7 
 
Controlli  contestuali  alla  presentazione  della  merce   ai   fini
  dell'espletamento delle formalita' doganali 
 
  1. Gli operatori  forniscono,  attraverso  il  Portale  SUDOCO,  le
informazioni necessarie, per avvalersi dell'esecuzione  contemporanea
e nello stesso  luogo  degli  eventuali  controlli  contestuali  alla
presentazione della merce. 
  2. Nel caso di controlli di  animali  e  merci  disciplinati  dalle
disposizioni di cui agli articoli da 44 a  72  del  regolamento  (UE)
2017/625, il comma 1 si applica nel  rispetto  prioritario  di  dette
disposizioni, in particolare per quanto riguarda le  modalita'  e  la
frequenza dei controlli da effettuarsi presso le strutture dei  posti
di controllo frontalieri. 
  3. All'atto della presentazione delle merci in  dogana  di  cui  al
capo II del Titolo IV del  regolamento  (UE)  n.  952/2013,  o  della
dichiarazione doganale di cui al capo II  del  Titolo  V  del  citato
regolamento, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli attiva i processi di interoperabilita'  necessari  all'avvio
dei controlli di cui  al  comma  1,  avvalendosi  delle  informazioni
raccolte attraverso il Portale SUDOCO. 
  4. I sistemi informativi delle amministrazioni e organi dello Stato
competenti attivano, subito dopo l'adempimento di cui al comma  3,  i
processi  di  interoperabilita'  necessari   al   coordinamento   dei
procedimenti e dei controlli e alla conclusione degli stessi. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)
          2017/625 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  15
          marzo 2017, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  i  riferimenti  normativi  del  regolamento  n.
          952/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  9
          ottobre 2013, si veda nelle note alle premesse.