Art. 7 Controlli contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali 1. Gli operatori forniscono, attraverso il Portale SUDOCO, le informazioni necessarie, per avvalersi dell'esecuzione contemporanea e nello stesso luogo degli eventuali controlli contestuali alla presentazione della merce. 2. Nel caso di controlli di animali e merci disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli da 44 a 72 del regolamento (UE) 2017/625, il comma 1 si applica nel rispetto prioritario di dette disposizioni, in particolare per quanto riguarda le modalita' e la frequenza dei controlli da effettuarsi presso le strutture dei posti di controllo frontalieri. 3. All'atto della presentazione delle merci in dogana di cui al capo II del Titolo IV del regolamento (UE) n. 952/2013, o della dichiarazione doganale di cui al capo II del Titolo V del citato regolamento, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli attiva i processi di interoperabilita' necessari all'avvio dei controlli di cui al comma 1, avvalendosi delle informazioni raccolte attraverso il Portale SUDOCO. 4. I sistemi informativi delle amministrazioni e organi dello Stato competenti attivano, subito dopo l'adempimento di cui al comma 3, i processi di interoperabilita' necessari al coordinamento dei procedimenti e dei controlli e alla conclusione degli stessi.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del regolamento n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, si veda nelle note alle premesse.