Art. 9 
 
                      Comitato di coordinamento 
                      e monitoraggio permanente 
 
  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, comma 58,  della  legge
24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 20, comma  1,  del  decreto
legislativo 4 agosto 2016, n. 169, presso l'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli e' istituito il Comitato di coordinamento e monitoraggio
permanente dello Sportello unico doganale e  dei  controlli,  con  il
compito  di  coordinare  e  armonizzare  le  scelte  strategiche  che
attengono   allo   sviluppo   dell'interoperabilita'   dei    sistemi
informativi che cooperano nell'ambito dello Sportello unico  doganale
e dei controlli. 
  2. Il Comitato  e'  presieduto  dal  direttore  dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli, o da un dirigente di vertice suo delegato. 
  3. Il Comitato e' composto da: 
    a) il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    b) il  presidente  dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile
(ENAC); 
    c) i presidenti delle Autorita' di Sistema portuale; 
    d) un dirigente generale di  ogni  amministrazione  titolare  dei
procedimenti e  dei  controlli  di  cui  all'articolo  2  nonche'  il
direttore dell'Autorita' nazionale-UAMA (Unita' per le autorizzazioni
dei materiali di armamento) per il Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale  e  il  direttore  della  Direzione
generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per  il  Ministero
delle politiche agricole, alimentari, forestali; 
    e) i dirigenti di vertice responsabili dei  sistemi  informativi,
dei controlli e delle  procedure  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli; 
    f) i presidenti delle Societa' di gestione aeroportuali; 
    g) tre rappresentanti delle Regioni, designati  dalla  Conferenza
delle Regioni e Province Autonome; 
    h) il comandante generale del Corpo della Guardia di finanza; 
    i) un dirigente generale dell'Agenzia delle entrate. 
  4. In caso  di  impossibilita'  a  partecipare,  i  componenti  del
Comitato di cui al comma 3 nominano in sostituzione un  delegato  con
poteri decisionali. 
  5. Al Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti
delle associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale, individuate secondo la specifica  competenza  in
ordine alle materie di volta in volta all'ordine del giorno. 
  6. Il Comitato si avvale delle  strutture  e  delle  risorse  umane
delle amministrazioni che lo compongono  disponibili  a  legislazione
vigente  e  puo'   avvalersi   a   titolo   gratuito   del   supporto
tecnico-scientifico di esperti indicati dalle amministrazioni che  lo
compongono. Si ricorre all'avvalimento di cui al  precedente  periodo
nei   limiti   delle   disponibilita'   definite    dalle    predette
amministrazioni  e  per  le  finalita'  devolute  al   Comitato.   Ai
componenti del Comitato  e  agli  osservatori  che  partecipano  alle
riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi  spese,
indennita' o altri emolumenti comunque denominati.  Le  attivita'  di
segreteria del Comitato sono svolte dall'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli. 
  7. Il Comitato stabilisce le azioni, nonche' le tempistiche, per lo
sviluppo dello Sportello unico doganale e dei controlli e ne monitora
l'andamento. Qualora emergano  delle  criticita'  in  relazione  alle
attivita' sopra descritte, il Comitato adotta ogni misura  idonea  ad
assicurarne il regolare funzionamento. 
  8. In esecuzione di quanto previsto dall'articolo 4,  comma  2,  le
amministrazioni partecipanti sono tenute  ad  informare  il  Comitato
circa le modifiche dei regolamenti intervenute sulla base  di  quanto
previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990,  n.
241, al  fine  del  coordinamento  delle  attivita'  derivanti  dalle
modifiche stesse. 
  9. Il Comitato, dopo aver ricevuto dalle amministrazioni  e  organi
dello Stato interessati la comunicazione di cui all'articolo 4, comma
2,  provvede  a  dare  tempestiva  pubblicita'  delle   modifiche   e
aggiornamenti intervenuti, attraverso  la  pubblicazione  degli  atti
normativi di modifica e aggiornamento dei termini procedimentali  sul
Portale SUDOCO. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo dell'art. 4, commi da  57  a  60,  della
          legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'art. 20 del  decreto
          legislativo 4 agosto 2016, n. 169, si veda nelle note  alle
          premesse. 
              - Per il testo dell'art. 2, commi da 1 a 4, della legge
          7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note alle premesse.