Art. 9 Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' istituito il Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente dello Sportello unico doganale e dei controlli, con il compito di coordinare e armonizzare le scelte strategiche che attengono allo sviluppo dell'interoperabilita' dei sistemi informativi che cooperano nell'ambito dello Sportello unico doganale e dei controlli. 2. Il Comitato e' presieduto dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, o da un dirigente di vertice suo delegato. 3. Il Comitato e' composto da: a) il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; b) il presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); c) i presidenti delle Autorita' di Sistema portuale; d) un dirigente generale di ogni amministrazione titolare dei procedimenti e dei controlli di cui all'articolo 2 nonche' il direttore dell'Autorita' nazionale-UAMA (Unita' per le autorizzazioni dei materiali di armamento) per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali; e) i dirigenti di vertice responsabili dei sistemi informativi, dei controlli e delle procedure dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; f) i presidenti delle Societa' di gestione aeroportuali; g) tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome; h) il comandante generale del Corpo della Guardia di finanza; i) un dirigente generale dell'Agenzia delle entrate. 4. In caso di impossibilita' a partecipare, i componenti del Comitato di cui al comma 3 nominano in sostituzione un delegato con poteri decisionali. 5. Al Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, individuate secondo la specifica competenza in ordine alle materie di volta in volta all'ordine del giorno. 6. Il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane delle amministrazioni che lo compongono disponibili a legislazione vigente e puo' avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico-scientifico di esperti indicati dalle amministrazioni che lo compongono. Si ricorre all'avvalimento di cui al precedente periodo nei limiti delle disponibilita' definite dalle predette amministrazioni e per le finalita' devolute al Comitato. Ai componenti del Comitato e agli osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese, indennita' o altri emolumenti comunque denominati. Le attivita' di segreteria del Comitato sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 7. Il Comitato stabilisce le azioni, nonche' le tempistiche, per lo sviluppo dello Sportello unico doganale e dei controlli e ne monitora l'andamento. Qualora emergano delle criticita' in relazione alle attivita' sopra descritte, il Comitato adotta ogni misura idonea ad assicurarne il regolare funzionamento. 8. In esecuzione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, le amministrazioni partecipanti sono tenute ad informare il Comitato circa le modifiche dei regolamenti intervenute sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine del coordinamento delle attivita' derivanti dalle modifiche stesse. 9. Il Comitato, dopo aver ricevuto dalle amministrazioni e organi dello Stato interessati la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, provvede a dare tempestiva pubblicita' delle modifiche e aggiornamenti intervenuti, attraverso la pubblicazione degli atti normativi di modifica e aggiornamento dei termini procedimentali sul Portale SUDOCO.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 4, commi da 57 a 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dell'art. 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 2, commi da 1 a 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note alle premesse.