IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  concernente  il
rifinanziamento  dei  contratti  di  sviluppo,  che  prevede  che  il
Ministro dello sviluppo economico, con proprio  decreto,  provvede  a
ridefinire  le  modalita'  e  i  criteri  per  la  concessione  delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi  di  cui  al  citato
art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del  citato  art.  3,
comma 4, del decreto-legge n. 69 del  2013,  in  materia  di  riforma
della disciplina relativa ai contratti di sviluppo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in
materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE)  n.  651/2014
dello strumento dei contratti di sviluppo e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visti, in particolare,  gli  articoli  4,  comma  6,  e  9-bis  del
predetto decreto 9 dicembre 2014,  concernenti,  rispettivamente  gli
accordi di programma finalizzati al finanziamento  di  iniziative  di
rilevante e significativo impatto sulla  competitivita'  del  sistema
produttivo dei territori cui le iniziative stesse  si  riferiscono  e
gli accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» che,  all'art.  1,  comma  84,
prevede che, al fine di sostenere il settore del turismo, promuovendo
la  realizzazione  di  programmi  in  grado  di  ridurre  il  divario
socio-economico tra le aree territoriali del Paese e  di  contribuire
ad un  utilizzo  efficiente  del  patrimonio  immobiliare  nazionale,
nonche'  di  favorire  la   crescita   della   catena   economica   e
l'integrazione settoriale: 
    a) la soglia di accesso allo strumento agevolativo dei  contratti
di sviluppo, pari a 20 milioni di euro, e' ridotta a 7,5  milioni  di
euro per i programmi di  investimento  che  prevedono  interventi  da
realizzare nelle aree interne del  Paese  ovvero  il  recupero  e  la
riqualificazione di  strutture  edilizie  dismesse.  Per  i  medesimi
programmi,  l'importo  minimo   dei   progetti   d'investimento   del
proponente e' conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro; 
    b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attivita'
di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli  possono
essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione,  alla
ristrutturazione  e  all'ampliamento   di   strutture   idonee   alla
ricettivita'    e    all'accoglienza     dell'utente,     finalizzati
all'erogazione di servizi di ospitalita' connessi alle  attivita'  di
trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli.   Ai
predetti  investimenti  si   applicano   le   rispettive   discipline
agevolative vigenti; 
  Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 19  aprile
2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 6 aprile 2021,  n.  82,  recante  le  indicazioni  operative  per
l'attuazione delle disposizioni previste dal predetto art.  1,  comma
84, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  Ritenuto  opportuno  orientare  l'intervento  pubblico   realizzato
attraverso i contratti  di  sviluppo  verso  programmi  in  grado  di
determinare un maggiore  impatto  sulla  competitivita'  del  sistema
produttivo nazionale,  focalizzando,  altresi',  le  procedure  degli
accordi di cui ai richiamati articoli 4, comma 6, e 9-bis del decreto
9 dicembre 2014 verso programmi di sviluppo  maggiormente  strategici
per lo sviluppo del sistema Paese; 
  Ritenuto, altresi', opportuno introdurre  ulteriori  specificazioni
nella definizione dell'iter agevolativo nonche' integrare nell'ambito
del  decreto  9  dicembre  2014  le  specifiche  disposizioni  recate
dall'art. 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  Ritenuto, infine, necessario apportare le modificazioni  necessarie
ad adeguare la disciplina vigente alla nuova  normativa  unionale  in
tema di aiuti di Stato applicabile; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Modifiche al decreto 9 dicembre 2014 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014
e successive modifiche e integrazioni, richiamato in  premessa,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1,  comma  1,  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla
seguente: «g) "Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale":  la
Carta degli  aiuti  di  Stato  a  finalita'  regionale  approvata  in
applicazione dell'art.  107,  paragrafo  3,  lettere  a)  e  c),  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, applicabile;»; 
    b) all'art. 2, comma 1, le parole «per il periodo 2014-2020» sono
sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2014-2023»; 
    c) all'art. 3, dopo il comma 1 e' inserito  il  seguente  «1-bis.
L'Agenzia fornisce, secondo la tempistica definita dalla  convenzione
di cui al comma 1  e  comunque  con  cadenza  semestrale,  ovvero  su
richiesta  del  Ministero,  l'aggiornamento  e  il  rendiconto  sulle
domande di agevolazioni  pervenute,  lo  stato  delle  istruttorie  e
l'esito delle attivita' di monitoraggio e controllo.»; 
    d) all'art. 4: 
      1) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «La
medesima soglia di 7,5 milioni di euro si  applica  ai  programmi  di
sviluppo di attivita' turistiche di cui all'art. 7 qualora gli stessi
prevedano interventi da  realizzare  nelle  aree  interne  del  Paese
ovvero il  recupero  e  la  riqualificazione  di  strutture  edilizie
dismesse.»; 
      2) al comma 6, le  parole  «dalle  imprese  interessati»  e  le
parole  da  «,  da  valutarsi»  a  «regionali  e/o  nazionali»   sono
soppresse; 
      3) il comma 6-bis e' soppresso; 
    e) all'art. 5, dopo il comma 4 e' inserito il seguente «4-bis.  I
programmi  di  sviluppo  riguardanti  esclusivamente  l'attivita'  di
trasformazione e commercializzazione  di  prodotti  agricoli  possono
essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione,  alla
ristrutturazione  e  all'ampliamento   di   strutture   idonee   alla
ricettivita'    e    all'accoglienza     dell'utente,     finalizzati
all'erogazione di servizi di ospitalita' connessi alle  attivita'  di
trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  agricoli.  Gli
investimenti funzionali all'erogazione dei  predetti  servizi  devono
essere realizzati dai medesimi soggetti, proponente o  aderenti,  che
realizzano   i   progetti    concernenti    la    trasformazione    e
commercializzazione di prodotti agricoli. Ai fini  del  rispetto  dei
limiti  dimensionali  previsti  dai  commi  2  e  3  sono   computati
esclusivamente  gli  investimenti   concernenti   le   attivita'   di
trasformazione  e  commercializzazione  di  prodotti   agricoli.   Il
progetto di investimento riguardante l'attivita' di trasformazione  e
commercializzazione dei prodotti  agricoli  presentato  dal  soggetto
proponente o  dall'impresa  aderente  deve  risultare  di  dimensione
significativa rispetto agli investimenti previsti per la ricettivita'
e l'accoglienza proposti dai medesimi soggetti, anche con riferimento
agli  effetti  economici  derivanti  dalle  diverse  componenti   del
progetto di investimento. Per gli investimenti per la ricettivita'  e
l'accoglienza le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti  di
quanto previsto all'art. 16.»; 
    f) all'art. 7, comma 2, dopo le parole «5 milioni di  euro»  sono
inserite le seguenti «ovvero 3 milioni di euro qualora  il  programma
di sviluppo preveda interventi da realizzare nelle aree  interne  del
Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture  edilizie
dismesse»; 
    g) all'art. 9: 
      1) al comma 4, lettere b) e c) sono soppresse; 
      2) il comma 6 e' sostituito dal  seguente  «6.  La  conclusione
dell'attivita' istruttoria  con  esito  positivo  e'  subordinata  al
riscontro da parte dell'Agenzia della sussistenza di almeno  due  dei
seguenti requisiti: 
        a) per i programmi di cui all'art. 5: 
          1. Positivo impatto  sull'occupazione  da  valutarsi  avuto
riguardo a: 
          1.a l'ubicazione del programma in un'area in cui il Sistema
locale del lavoro (SLL) registra, alla data  di  presentazione  della
domanda di agevolazioni,  un  tasso  di  disoccupazione  superiore  a
quello medio della macro area di riferimento  costituita,  a  seconda
della suddetta ubicazione, dalle  regioni  del  Mezzogiorno  o  dalle
restanti regioni del Paese; 
          1.b l'aumento del numero degli occupati; 
          1.c la capacita' del programma di  sviluppo  di  assorbire,
nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti  e  previa  verifica
dei requisiti professionali, lavoratori che risultino  percettori  di
interventi a sostegno del reddito,  ovvero  risultino  disoccupati  a
seguito  di  procedure  di  licenziamento  collettivo,   ovvero   dei
lavoratori delle aziende del territorio di riferimento  coinvolte  da
tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico. 
          2.  Idoneita'  del  programma   di   realizzare/consolidare
sistemi di filiera diretta e allargata da valutarsi: 
          2.a per i  programmi  realizzati  da  piu'  imprese,  avuto
riguardo alla condizione per cui i singoli progetti  di  investimento
risultino strettamente  connessi  e  funzionali  alla  nascita,  allo
sviluppo o al rafforzamento della filiera; 
          2.b per i programmi realizzati da una sola  impresa,  avuto
riguardo alla condizione per cui il programma presenti forti elementi
di integrazione con la filiera di appartenenza  e  sia  in  grado  di
produrre positivi effetti, in termini di  sviluppo  e  rafforzamento,
anche sugli altri attori della filiera, con  particolare  riferimento
alle imprese di piccole e medie dimensioni. 
          3.  Idoneita'  del  programma  a  rafforzare  la   presenza
dell'impresa sui mercati esteri o idoneita' del programma di attrarre
investimenti esteri, riconducibile, oltre che all'attrazione di nuovi
investimenti, anche alla realizzazione di programmi  di  sviluppo  in
grado  di  consolidare  la  presenza  dell'investitore   estero   sul
territorio nazionale. 
          4. Contributo allo sviluppo tecnologico da valutarsi  avuto
riguardo alla presenza  di  investimenti  che  determinano  rilevanti
innovazioni di prodotto, di processo produttivo,  dell'organizzazione
aziendale e/o nelle modalita' di commercializzazione. La rilevanza e'
da valutarsi sulla base dello stato  dell'arte  internazionale  della
tecnologia,   dei   metodi   produttivi,   organizzativi    e/o    di
commercializzazione. 
          5. Impatto ambientale dell'investimento, da valutarsi avuto
riguardo a: 
          5.a  la  previsione  di  investimenti  nell'efficientamento
energetico ovvero  per  la  trasformazione  dei  processi  produttivi
finalizzati alla riduzione  delle  emissioni  o  alla  sostenibilita'
ambientale in un'ottica di economia circolare; 
          5.b  la  previsione  di  recupero  e  riqualificazione   di
strutture dismesse o sottoutilizzate nell'ambito del programma. 
        b) per i programmi di cui all'art. 7: 
          1. Positivo impatto  sull'occupazione  da  valutarsi  avuto
riguardo a: 
          1.a l'ubicazione del programma in un'area in cui il Sistema
locale del lavoro (SLL) registra, alla data  di  presentazione  della
domanda di agevolazioni,  un  tasso  di  disoccupazione  superiore  a
quello medio della macro area di riferimento  costituita,  a  seconda
della suddetta ubicazione, dalle  regioni  del  Mezzogiorno  o  dalle
restanti regioni del Paese; 
          1.b l'aumento del numero degli occupati; 
          1.c la capacita' del programma di investimento di assorbire
lavoratori che risultino percettori  di  interventi  a  sostegno  del
reddito, ovvero risultino  disoccupati  a  seguito  di  procedure  di
licenziamento collettivo, ovvero dei  lavoratori  delle  aziende  del
territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi  presso
il Ministero dello sviluppo economico. 
          2. Previsione di recupero e riqualificazione  di  strutture
dismesse o sottoutilizzate nell'ambito del programma. 
          3. Incidenza del programma  su  una  filiera  di  interesse
turistico da valutarsi avuto riguardo all'idoneita' del  programma  a
realizzare/consolidare e promuovere percorsi di interesse  culturale,
di turismo industriale, ospitalita' alberghiera ed enogastronomia. 
          4. Capacita' del programma di contribuire alla  crescita  o
alla  stabilizzazione   della   domanda   turistica   attraverso   la
destagionalizzazione dei flussi. 
          5. Realizzazione del programma in comuni tra loro limitrofi
ovvero appartenenti a un unico distretto turistico. 
          6. Capacita' del programma di attrarre investimenti esteri,
riconducibile, oltre che all'attrazione di nuovi investimenti,  anche
alla realizzazione di programmi di sviluppo in grado  di  consolidare
la presenza dell'investitore estero sul territorio nazionale.»; 
      3) al comma  6-bis  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole  «In
alternativa, l'Agenzia si avvale di enti di ricerca, con i  quali  la
Direzione generale per gli incentivi e l'Agenzia  stipulano  apposite
convenzioni. Gli oneri connessi all'attivita' prestata dagli  esperti
esterni o dagli enti di ricerca di cui al presente comma e'  posta  a
carico delle risorse della convenzione di cui all'art. 3 del presente
decreto.»; 
    h) all'art. 9-bis: 
      1)  al  comma  2,  le  parole  da  «A  tal  fine  l'Agenzia»  a
«sostenibilita' ambientale» sono sostituite  dalle  seguenti  «A  tal
fine l'Agenzia valuta la sussistenza  di  almeno  tre  dei  requisiti
previsti dall'art. 9, comma 6, ovvero il rilevante impatto ambientale
del programma di sviluppo, inteso come programma di sviluppo  per  la
tutela ambientale di cui all'art.  6,  ovvero  la  realizzazione  del
programma di sviluppo in forma congiunta  mediante  il  ricorso  allo
strumento del contratto di rete di cui all'art. 4 comma 5.»; 
      2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Qualora il programma di sviluppo oggetto dell'accordo
preveda  la  realizzazione  di  progetti  di  ricerca,   sviluppo   e
innovazione,  l'Agenzia,  oltre  alla  sussistenza  delle  condizioni
previste al comma 2, valuta altresi', attraverso i  soggetti  di  cui
all'art. 9, comma 6-bis, la sussistenza  dei  requisiti  generali  di
validita' e ammissibilita' dei predetti progetti.»; 
        «2-ter.  Ai  fini  della  sottoscrizione  di  un  accordo  di
sviluppo, i soggetti beneficiari, nel caso in  cui  sia  previsto  un
incremento occupazionale, si impegnano a procedere  prioritariamente,
nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e  previa  verifica
dei  requisiti  professionali,  all'assunzione  dei  lavoratori   che
risultino percettori di interventi a  sostegno  del  reddito,  ovvero
risultino  disoccupati  a  seguito  di  procedure  di   licenziamento
collettivo, ovvero dei lavoratori delle  aziende  del  territorio  di
riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso  il  Ministero
dello sviluppo economico.»; 
    i) all'art. 14: 
      1) al comma 1, le  parole  «,  sulla  base  delle  disposizioni
previste dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a  finalita'
regionale 2014-2020 (2013/C 209/01),» sono eliminate; 
      2) al comma 6, lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole «, fermo restando quanto previsto dall'art. 19-bis»; 
    j) all'art. 16,  comma  3,  le  parole  «validi  per  il  periodo
2014-2020 (2013/C 209/01)» sono eliminate; 
    k) all'art. 19-bis, comma 1, dopo le parole «imprese di qualsiasi
dimensione,» sono inserite le seguenti «ivi comprese quelle esercenti
attivita' agricola primaria,»; 
    l) all'allegato n. 2, al punto 3, punto 5),  le  parole  «stabile
organizzazione (art. 5, modello di convenzione OCSE)» sono sostituite
dalle seguenti «una sede». 
  2. Resta confermato tutto quanto disposto dal  decreto  di  cui  al
comma 1 non espressamente modificato.