Art. 2 Disposizioni finali 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), punti 1) e 2), lettera h), punti 1) e 2), lettera i), punto 2), e lettera k) del presente decreto si applicano alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dalla data di entrata in vigore dello stesso, compatibilmente con lo stato dei procedimenti gia' avviati. 3. Le domande di contratto di sviluppo e le istanze di accordo di programma e di accordo di sviluppo gia' presentate all'Agenzia alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valutate con i previgenti criteri, nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione per finalita' coerenti. I programmi di sviluppo connessi ad istanze di accordo di programma e di accordo di sviluppo prive di copertura finanziaria sono valutati in via ordinaria nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di contratto di sviluppo di cui all'art. 9, comma 1, del decreto 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni. 4. Per la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico puo' fornire le necessarie indicazioni operative, anche in funzione delle risorse finanziarie che saranno messe a disposizione e delle connesse, eventuali, finalita' di sviluppo. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 novembre 2021 Il Ministro: Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo n.1111