Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), punti 1)
e 2), lettera h), punti 1) e 2), lettera i), punto 2), e  lettera  k)
del  presente  decreto   si   applicano   alle   domande   presentate
successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, le disposizioni  di  cui
al presente decreto si applicano dalla  data  di  entrata  in  vigore
dello stesso, compatibilmente con  lo  stato  dei  procedimenti  gia'
avviati. 
  3. Le domande di contratto di sviluppo e le istanze di  accordo  di
programma e di accordo di sviluppo gia' presentate  all'Agenzia  alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono  valutate  con  i
previgenti criteri, nei limiti  delle  risorse  finanziarie  messe  a
disposizione per finalita' coerenti. I programmi di sviluppo connessi
ad istanze di accordo di programma e di accordo di sviluppo prive  di
copertura finanziaria sono valutati in  via  ordinaria  nel  rispetto
dell'ordine cronologico di presentazione della domanda  di  contratto
di sviluppo di cui all'art. 9, comma 1, del decreto 9 dicembre 2014 e
successive modificazioni e integrazioni. 
  4. Per la  corretta  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico puo'  fornire
le necessarie indicazioni operative, anche in funzione delle  risorse
finanziarie che  saranno  messe  a  disposizione  e  delle  connesse,
eventuali, finalita' di sviluppo. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 2 novembre 2021 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo n.1111