Art. 2
Modalita' di utilizzo delle risorse
1. Con successivo provvedimento del Ministro dello sviluppo
economico sono stabilite le modalita' di utilizzo ed erogazione delle
risorse di cui all'art. 1, nel rispetto dei contenuti, delle
condizionalita', dei traguardi ed obiettivi e della tempistica
stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dai
provvedimenti nazionali che dettano le disposizioni attuative del
medesimo PNRR.
2. Il monitoraggio delle forniture finanziate con le risorse di cui
all'art. 1 avviene con le modalita' definite nei provvedimenti
nazionali attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.