IL PRESIDENTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 20-bis del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e
successive     modificazioni     ed     integrazioni,     concernente
l'informatizzazione delle attivita' di  controllo  e  giurisdizionali
della Corte dei conti; 
  Visto il «Codice della giustizia contabile», approvato con  decreto
legislativo 26 agosto 2016, n.  174  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,   ed   in   particolare   l'art.   6   relativo    alla
digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita'; 
  Visto l'art. 85 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  recante
«Misure di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,   convertito,    con
modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto, in particolare, il comma 8-bis del citato art.  85,  recante
la possibilita' di svolgere le udienze, le camere di consiglio  e  le
adunanze  mediante  collegamento  da  remoto,  secondo  le  modalita'
tecniche definite dal  citato  art.  6  del  Codice  della  giustizia
contabile; 
  Visto, altresi', il comma 8-ter del citato art. 85, che prevede  la
possibilita' per il pubblico ministero di avvalersi  di  collegamenti
da remoto per quanto previsto dagli  articoli  60  e  67  del  citato
Codice di giustizia contabile; 
  Visto l'art. 26, comma 1, del decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, recante ulteriori misure urgenti relative allo svolgimento delle
adunanze e delle udienze dinanzi alla  Corte  dei  conti  durante  il
periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge  24  dicembre  2021,  n.
221, che proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022; 
  Visto l'art. 16, comma 6, del decreto-legge 30  dicembre  2021,  n.
228, che proroga ulteriormente al 31 marzo  2022  i  termini  di  cui
all'art. 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137  e
successive modificazioni ed integrazioni,  e  comma  7,  che  proroga
ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'art. 85, commi 2,
5, 6 e 8-bis del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli
uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali  e
di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti»,  approvato  con
deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio  del  2010  e
adottato dal Consiglio di Presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010
e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto presidenziale 21 ottobre 2015, n. 98,  recante  le
«Prime  regole  tecniche  e  operative  per  l'utilizzo  della  posta
elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»; 
  Visto il decreto presidenziale 1°  aprile  2020,  n.  138,  recante
«Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle  udienze
in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei
giudizi dinanzi alla Corte dei conti»; 
  Visto il decreto presidenziale 18  maggio  2020,  n.  153,  recante
«Regole tecniche e operative in materia di svolgimento  delle  camere
di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei
provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della  Corte
dei conti»; 
  Visto il decreto presidenziale 29  maggio  2020,  n.  176,  recante
«Regole tecniche e  operative  in  materia  di  svolgimento  mediante
collegamento da remoto delle audizioni del pubblico  ministero  della
Corte dei conti»; 
  Rilevata la inapplicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 85,
comma 3, lettera f), sicche' non e' piu' consentito il  rinvio  delle
udienze; 
  Considerato che la proroga al 31 marzo 2022,  di  cui  al  predetto
decreto-legge n. 228 del 2021, rende necessario mantenere  in  vigore
le regole tecniche e operative disposte con i decreti  presidenziali,
gia' citati, in materia di svolgimento tramite videoconferenza  delle
udienze nei giudizi dinanzi alla Corte dei  conti,  delle  camere  di
consiglio  e  delle  adunanze,  nonche'  delle   audizioni   mediante
collegamento da remoto del pubblico ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le regole tecniche e operative  in  materia  di  svolgimento  in
videoconferenza delle udienze del giudice nei  giudizi  innanzi  alla
Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze,  nonche'
delle  audizioni  mediante  collegamento  da  remoto   del   pubblico
ministero, continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2022, termine di
proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. 
  2. E' altresi' prorogata la sospensione, fino al  suddetto  termine
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dell'obbligo  di
deposito presso la segreteria della Sezione dell'originale cartaceo o
della copia cartacea conforme all'originale  degli  atti  processuali
previsto dall'art. 6, comma 3, del succitato decreto  del  Presidente
della Corte dei conti n. 98 del 21 ottobre 2015.