IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 3, 32, 117 e 118 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, con cui e' stato emanato il regolamento di organizzazione del
Ministero della salute;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 59, concernente il «Regolamento di organizzazione
del Ministero della salute»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante le «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
Visto l'art. 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73, con il quale e' stato istituito un fondo di 10.000.000, per
l'anno 2021, destinato a promuovere il benessere e la persona,
favorendo l'accesso ai servizi psicologici delle fasce piu' deboli
della popolazione, con priorita' per i pazienti affetti da patologie
oncologiche, nonche' per il supporto psicologico di bambini e
adolescenti in eta' scolare;
Visti gli articoli 33, 58, comma 4-bis, e 64, comma 12, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che contengono misure volte a
rispondere ai bisogni psicologici della popolazione;
Considerato l'art. 33, comma 6-ter, del citato decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73 che dispone che con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 6-bis, anche al fine del rispetto del limite di spesa
autorizzato;
Considerato che le sopracitate risorse risultano iscritte sul
capitolo 2306 denominato «Fondo per la promozione del benessere e
della persona finalizzato a favorire l'accesso ai servizi psicologici
delle fasce piu' deboli della popolazione, con priorita' per i
pazienti affetti da patologie oncologiche, nonche' per il supporto
psicologico dei bambini e degli adolescenti in eta' scolare» per le
finalita' sopra indicate nell'ambito del programma «Prevenzione e
promozione della salute umana ed assistenza al personale navigante e
aeronavigante» della missione «Tutela della salute» dello stato di
previsione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30
dicembre 2020, concernente la «Ripartizione in capitoli delle Unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023»,
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
settembre 2021, n. 220230 che ha assegnato alla Direzione generale
della prevenzione sanitaria del Ministero della salute il Capitolo n.
2306 per la gestione delle risorse di cui trattasi;
Preso atto del Rapporto ISS COVID-19 n. 43/2020 «Indicazioni ad
interim per un appropriato sostegno della salute mentale dei minore
di eta' durante la pandemia COVID-19»;
Tenuto conto della distribuzione demografica sul territorio
nazionale sulla base dei dati forniti dall'ISTAT riferiti al 1°
gennaio 2021;
Considerato che risulta necessario assicurare il coordinamento
degli interventi e garantire un efficace impiego delle risorse in
questione, nonche' provvedere al monitoraggio ed alla rendicontazione
del loro utilizzo;
Ritenuto, in particolare, necessario prevedere una quota fissa di
finanziamento per ogni regione e provincia autonoma che contribuisca
ad una piu' equa ripartizione delle risorse, nonche' suddividere la
restante parte di finanziamento in due quote proporzionate,
rispettivamente sulla base della popolazione residente di eta'
compresa tra i sei ed i diciotto anni e sul numero stimato di
pazienti oncologici, con diagnosi inferiore a cinque anni ed
attualmente in cura, e ripartire le suddette quote tra le regioni e
le province autonome sulla base della popolazione residente;
Ravvisata la necessita' di garantire un'efficace ed efficiente
allocazione delle risorse, in ragione della complessita' delle
attivita' richieste, il Ministero della salute sara' coadiuvato da
una regione o provincia autonoma, di seguito denominata regione o
provincia autonoma capofila e individuata in sede di Commissione
salute della Conferenza Stato regioni;
Ritenuto, altresi', necessario ripartire tra le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui trattasi,
analogamente a quanto disposto dall'art. 33, comma 2 del citato
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23
luglio 2021, n. 106.