Art. 2
Criteri di riparto delle risorse
1. Le risorse di cui all'art. 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73 sono ripartite tra le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano con le seguenti modalita':
a) una quota perequativa fissa, stabilita in euro 100.000;
b) una quota calcolata sulla base della popolazione residente di
eta' compresa tra i sei ed i diciotto anni e sul numero stimato di
pazienti oncologici, con diagnosi inferiore a cinque anni.