Art. 2 Limiti dell'indebitamento Le emissioni dei prestiti devono essere effettuate, oltre che nel rispetto del limite stabilito annualmente dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, altresi' attenendosi ai limiti di cui al presente decreto e secondo gli obiettivi dal medesimo indicati. I titoli possono avere qualunque durata determinata sulla base del contemperamento dell'esigenza di acquisire il gradimento dei mercati, con quella di contenere il costo complessivo dell'indebitamento in un'ottica di medio-lungo periodo, considerata l'esigenza di protezione dal rischio di rifinanziamento e di esposizione a mutamenti dei tassi di interesse. In tale attivita', il Dipartimento del Tesoro effettua emissioni di prestiti in modo che, al termine dell'anno finanziario 2022, e rispetto all'ammontare nominale complessivo dei titoli di Stato in circolazione a quella data, la quota dei titoli a breve termine si attesti tra il 3% e l'8% , la quota dei titoli «nominali» a tasso fisso a medio-lungo termine tra il 65% e l'80%, la quota dei titoli «nominali» a tasso variabile tra il 4% e il 10%; inoltre, la quota dei titoli «reali» indicizzati non dovra' superare il 15% e la quota dei prestiti emessi sui mercati esteri non dovra' eccedere il 5%. Inoltre, il Dipartimento del Tesoro puo' effettuare, con le modalita' di cui al presente decreto, operazioni di assegnazione di titoli per particolari finalita' previste dalla normativa.