Art. 3 Operazioni di gestione del debito pubblico Il Dipartimento del Tesoro, sulla base delle informazioni disponibili e delle condizioni di mercato, puo' effettuare operazioni di gestione del debito pubblico, ricorrendo anche a strumenti finanziari derivati. Tali operazioni, in funzione delle specifiche caratteristiche di ciascuna di esse, possono avere come obiettivo il contenimento del costo complessivo del debito, la protezione dai rischi di mercato e di rifinanziamento del debito, nonche' l'efficiente funzionamento del mercato secondario dei titoli di Stato. Le operazioni di scambio o riacquisto di titoli di Stato sono disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II. In ciascuna operazione, il Dipartimento del Tesoro, ove considerato necessario in funzione delle condizioni di mercato, puo' procedere al riacquisto di titoli in modo che il volume residuo in circolazione di ciascuno di essi sia tale da garantire adeguate condizioni di liquidita' sul mercato secondario. Alle operazioni di scambio o di riacquisto di titoli sono ammessi a partecipare esclusivamente gli operatori iscritti nell'elenco degli specialisti in titoli di Stato. In forza dell'art. 3, comma 2, del testo unico, i pagamenti conseguenti alle operazioni di cui al presente articolo possono avvenire anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche, in considerazione delle specificita' connesse a tali operazioni.