Art. 4 Contenimento del rischio di credito nelle operazioni in strumenti finanziari derivati Al fine di ridurre i rischi connessi ad eventuali inadempimenti delle controparti di operazioni in strumenti finanziari derivati, tali operazioni sono concluse solo con istituzioni finanziarie di elevata affidabilita'. Nel valutare il merito del credito delle predette istituzioni, si tiene conto della valutazione espressa dalle principali agenzie di rating tra quelle che effettuano una valutazione del merito di credito, ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 del 16 settembre 2009, e successive modifiche. Ove ne ravvisi l'opportunita' per la gestione del debito pubblico, il Dipartimento del Tesoro pone in essere, con le controparti di operazioni in strumenti finanziari derivati, accordi finalizzati alla reciproca prestazione di garanzie (collateral), ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1-bis, del testo unico. Con riferimento agli accordi di cui al comma precedente, la soglia di esposizione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto garanzie e' pari a un miliardo di euro per l'anno finanziario 2022. L'esposizione rilevante e' calcolata come media delle valutazioni settimanali effettuate dal Dipartimento del Tesoro sulla totalita' delle posizioni in strumenti derivati in essere con ciascuna controparte nell'ultimo trimestre del 2021.