Art. 5 Accordi connessi con l'attivita' in strumenti finanziari derivati Il direttore generale del Tesoro o, per sua delega, il direttore della Direzione II puo' stipulare i contratti quadro I.S.D.A. Master agreement, di cui alle premesse, ed ogni loro altro allegato, nonche' ogni altro accordo connesso, preliminare o conseguente alla gestione del debito, ivi compresi quelli relativi alle operazioni di cui alle operazioni in strumenti finanziari derivati. Per la stipula degli accordi di garanzia resta fermo quanto previsto dal decreto garanzie.