Art. 5 
 
  Accordi connessi con l'attivita' in strumenti finanziari derivati 
 
  Il direttore generale del Tesoro o, per sua  delega,  il  direttore
della Direzione II puo' stipulare i contratti quadro I.S.D.A.  Master
agreement, di cui alle premesse, ed ogni loro altro allegato, nonche'
ogni altro accordo connesso, preliminare o conseguente alla  gestione
del debito, ivi compresi quelli relativi alle operazioni di cui  alle
operazioni in strumenti finanziari derivati. 
  Per la  stipula  degli  accordi  di  garanzia  resta  fermo  quanto
previsto dal decreto garanzie.