Art. 6 Decreti di approvazione e di accertamento I decreti di approvazione degli accordi di cui all'art. 5, nonche' quelli di accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico e di gestione della liquidita', sono firmati dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II. Per l'approvazione degli accordi di garanzia resta fermo quanto previsto dal decreto garanzie.