IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente
«Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del
pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14
settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi i tribunali
ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica
specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici dei
giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14
settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli uffici del
giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso
provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come
specificato nella successiva tabella B;
Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui e' stato
sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con
l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;
Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui
viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui
al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro,
possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace,
con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la
soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di
personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti
medesimi»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente
«Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli
uffici giudiziari»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente
«Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;
Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri
interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo
civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014,
n. 212, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n.
162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014, n.
261, con cui, in conformita' dell'impianto normativo e dell'assetto
territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono
stati istituiti gli Uffici del giudice di pace di Barra e Ostia,
rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data
di inizio del relativo funzionamento;
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive
variazioni, con cui, all'esito della decorrenza dei termini perentori
fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono
state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute
con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale
ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di
prossimita';
Visto l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n.
11, con cui il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' stato differito al 30 luglio
2015, prevedendo la possibilita' per gli enti locali interessati,
anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonche' per le
comunita' montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice
di pace soppressi, indicati nella tabella A allegata al medesimo
provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n. 179, e successive
modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice
di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo
provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli allegati al
citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014;
Rilevato che, come rappresentato dal Presidente del Tribunale di
Bari con successive note a far data dal 21 ottobre 2019, presso
l'Ufficio del giudice di pace di Gravina di Puglia si registrano
gravi disfunzioni nella erogazione del servizio giudiziario,
determinate oltre che dalla insufficiente consistenza numerica e dai
prolungati periodi di scopertura del personale di supporto
all'attivita' giurisdizionale, dal continuo suo avvicendamento e
dalla consequenziale inadeguata formazione per lo svolgimento delle
funzioni giudiziarie;
Preso atto che, per quanto emerso dalle successive interlocuzioni
con il Presidente del Tribunale di Bari, responsabile del
coordinamento dell'Ufficio del giudice di pace di Gravina di Puglia
ai sensi dell'art. 5 della legge 28 aprile 2016, n. 57, l'ente
responsabile per il mantenimento non assicura, in autonomia e senza
soluzione di continuita', il regolare svolgimento del servizio
giudiziario presso la sede in questione;
Valutato che il medesimo presidente ha piu' volte rappresentato la
mancata assunzione da parte del Comune di Gravina di Puglia di
determinazioni risolutive, idonee a sanare le criticita' piu' volte
segnalate, ribadendo, con nota del 7 settembre 2020, l'insufficiente
consistenza numerica, attuale e perdurante, dell'organico del
personale assegnato all'ufficio del giudice di pace;
Considerato che, con nota del 16 settembre 2020, il Presidente del
Tribunale di Bari ha evidenziato ulteriori criticita' operative e
gestionali dell'Ufficio del giudice di pace di Gravina di Puglia, con
riferimento alla assegnazione del personale amministrativo allo
svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie, disposta
dall'ente locale in autonomia ed in mancanza delle necessarie e
preventive interlocuzioni con il medesimo presidente, responsabile
del coordinamento dell'ufficio ai sensi del gia' citato art. 5 della
legge 28 aprile 2016, n. 57;
Rilevato che l'Ispettorato generale, con nota del 20 settembre
2021, rappresenta il perdurare delle gravi disfunzioni relative ai
servizi di cancelleria che provocano una condizione di sostanziale
paralisi dell'erogazione del servizio giustizia, evidenziando
pertanto, la mancanza dei presupposti necessari al mantenimento del
presidio giudiziario, cosi' come piu' volte richiesto dal Presidente
del Tribunale di Bari;
Valutato che la volontaria assunzione, da parte dell'ente
richiedente il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, degli
oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola
esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura
onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinche'
si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156;
Considerato che spetta all'ente che ha richiesto il mantenimento
dell'ufficio del giudice di pace l'obbligo di garantire la
funzionalita' ed operativita' dell'ufficio stesso, con riferimento ad
ogni attivita' inerente all'erogazione del servizio giustizia;
Ritenuto, pertanto, che le criticita' funzionali e operative
rilevate dal Presidente del Tribunale di Bari rendono necessario
escludere l'Ufficio del giudice di pace di Gravina di Puglia
dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti
locali, specificatamente individuate dal decreto ministeriale 10
novembre 2014 e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
1. L'Ufficio del giudice di pace di Gravina di Puglia cessa di
funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite
all'Ufficio del giudice di pace di Bari.