IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al  Governo  per  la  riorganizzazione  della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n.  155,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n.  213,  concernente
«Nuova organizzazione dei  tribunali  ordinari  e  degli  uffici  del
pubblico ministero a norma dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con cui sono  stati  soppressi  i  tribunali
ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le  procure  della  Repubblica
specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  2012,  n.  213,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici  dei
giudici di pace, a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli uffici  del
giudice di pace individuati dalla  tabella  A  allegata  allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui  e'  stato
sostituito  l'art.  2  della  legge  21  novembre   1991,   n.   374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con  cui
viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui
al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra  loro,
possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di  pace,
con competenza sui  rispettivi  territori,  di  cui  e'  proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  14,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio  2014,  n.  48,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente
«Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; 
  Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.  132,
recante  «Misure  urgenti  di  degiurisdizionalizzazione   ed   altri
interventi per la definizione dell'arretrato in materia  di  processo
civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12  settembre  2014,
n. 212, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n.
162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  10  novembre  2014,  n.
261, con cui, in conformita' dell'impianto normativo  e  dell'assetto
territoriale delineati dal decreto ministeriale 7  marzo  2014,  sono
stati istituiti gli Uffici del giudice di  pace  di  Barra  e  Ostia,
rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione  della  data
di inizio del relativo funzionamento; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del  1°  dicembre  2014,  n.  279,  e  successive
variazioni, con cui, all'esito della decorrenza dei termini perentori
fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in  attuazione
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012,  n.  156,  sono
state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace  mantenute
con oneri a  carico  degli  enti  locali,  procedendo  alla  puntuale
ricognizione dell'assetto territoriale fissato per  la  giustizia  di
prossimita'; 
  Visto l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, con legge 27  febbraio  2015,  n.
11, con cui il termine di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' stato differito al 30 luglio
2015, prevedendo la possibilita' per  gli  enti  locali  interessati,
anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni  nonche'  per  le
comunita' montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice
di pace soppressi, indicati nella  tabella  A  allegata  al  medesimo
provvedimento, con competenza sui rispettivi territori; 
  Visto il decreto ministeriale  27  maggio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  2  agosto  2016,  n.  179,   e   successive
modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice
di  pace  specificamente  indicati  nell'allegato   1   al   medesimo
provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli  allegati  al
citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014; 
  Rilevato che, come rappresentato dal Presidente  del  Tribunale  di
Bari con successive note a far  data  dal  21  ottobre  2019,  presso
l'Ufficio del giudice di pace di  Gravina  di  Puglia  si  registrano
gravi  disfunzioni  nella  erogazione   del   servizio   giudiziario,
determinate oltre che dalla insufficiente consistenza numerica e  dai
prolungati  periodi  di  scopertura   del   personale   di   supporto
all'attivita' giurisdizionale,  dal  continuo  suo  avvicendamento  e
dalla consequenziale inadeguata formazione per lo  svolgimento  delle
funzioni giudiziarie; 
  Preso atto che, per quanto emerso dalle  successive  interlocuzioni
con  il  Presidente  del  Tribunale   di   Bari,   responsabile   del
coordinamento dell'Ufficio del giudice di pace di Gravina  di  Puglia
ai sensi dell'art. 5 della  legge  28  aprile  2016,  n.  57,  l'ente
responsabile per il mantenimento non assicura, in autonomia  e  senza
soluzione  di  continuita',  il  regolare  svolgimento  del  servizio
giudiziario presso la sede in questione; 
  Valutato che il medesimo presidente ha piu' volte rappresentato  la
mancata assunzione da parte  del  Comune  di  Gravina  di  Puglia  di
determinazioni risolutive, idonee a sanare le criticita'  piu'  volte
segnalate, ribadendo, con nota del 7 settembre 2020,  l'insufficiente
consistenza  numerica,  attuale  e  perdurante,   dell'organico   del
personale assegnato all'ufficio del giudice di pace; 
  Considerato che, con nota del 16 settembre 2020, il Presidente  del
Tribunale di Bari ha evidenziato  ulteriori  criticita'  operative  e
gestionali dell'Ufficio del giudice di pace di Gravina di Puglia, con
riferimento  alla  assegnazione  del  personale  amministrativo  allo
svolgimento di  funzioni  diverse  da  quelle  giudiziarie,  disposta
dall'ente locale in autonomia  ed  in  mancanza  delle  necessarie  e
preventive interlocuzioni con il  medesimo  presidente,  responsabile
del coordinamento dell'ufficio ai sensi del gia' citato art. 5  della
legge 28 aprile 2016, n. 57; 
  Rilevato che l'Ispettorato generale,  con  nota  del  20  settembre
2021, rappresenta il perdurare delle gravi  disfunzioni  relative  ai
servizi di cancelleria che provocano una  condizione  di  sostanziale
paralisi  dell'erogazione  del   servizio   giustizia,   evidenziando
pertanto, la mancanza dei presupposti necessari al  mantenimento  del
presidio giudiziario, cosi' come piu' volte richiesto dal  Presidente
del Tribunale di Bari; 
  Valutato  che  la  volontaria  assunzione,   da   parte   dell'ente
richiedente il mantenimento dell'ufficio del giudice di  pace,  degli
oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola
esclusione  di  quelli  inerenti  al  personale  della   magistratura
onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinche'
si  realizzi  la  fattispecie  delineata  dall'art.  3  del   decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 156; 
  Considerato che spetta all'ente che ha  richiesto  il  mantenimento
dell'ufficio  del  giudice  di  pace  l'obbligo   di   garantire   la
funzionalita' ed operativita' dell'ufficio stesso, con riferimento ad
ogni attivita' inerente all'erogazione del servizio giustizia; 
  Ritenuto,  pertanto,  che  le  criticita'  funzionali  e  operative
rilevate dal Presidente del  Tribunale  di  Bari  rendono  necessario
escludere  l'Ufficio  del  giudice  di  pace  di  Gravina  di  Puglia
dall'elenco delle sedi  mantenute  con  oneri  a  carico  degli  enti
locali, specificatamente  individuate  dal  decreto  ministeriale  10
novembre 2014 e successive modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Ufficio del giudice di pace di  Gravina  di  Puglia  cessa  di
funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Alla  medesima  data  le  relative  competenze  sono  attribuite
all'Ufficio del giudice di pace di Bari.