Art. 6 
 
    Modifiche al decreto del Ministro della salute 26 maggio 2011 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 5 del  presente  decreto,  sono
apportate, al decreto del Ministro della salute del 26  maggio  2011,
le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 1, comma 2, la parola «annuale» e'  sostituita  dalle
parole «biennale,  fatta  salva  la  necessita'  di  aggiornamenti  a
seguito della qualificazione di nuovi valutatori»; 
    b) all'art. 1, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: 
      «2-bis:  «In  sede  di  aggiornamento  dell'elenco,  il  Centro
nazionale  sangue  puo'  costituire  elenchi  dedicati  a  specifiche
attivita'»; 
    c) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 2 (Formazione e criteri di inserimento e  permanenza  dei
valutatori nell'elenco). - 1. Il Centro nazionale sangue effettua  le
attivita'    di     formazione,     qualificazione,     aggiornamento
tecnico-scientifico e valutazione periodica  del  mantenimento  delle
competenze dei valutatori e provvede al loro inserimento  nell'elenco
e  alla  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  per  la   loro
permanenza nello stesso. Tali attivita' sono effettuate nel  rispetto
dei criteri stabiliti in sede di revisione dell'accordo tra lo  Stato
e le regioni e le province autonome, adottato ai sensi dell'art.  19,
comma 1, della legge 21 ottobre 2005,  n.  219,  nonche'  sulla  base
delle effettive necessita' rilevate, in accordo con le regioni  e  le
province autonome. 
  2. Nel rispetto di quanto previsto dall'accordo  di  cui  al  comma
precedente, ai fini della permanenza nell'elenco, fatti salvi i  casi
di sospensione temporanea dall'elenco per gravidanza  e  puerperio  o
per  motivi  di  salute  o  gravi  motivi  familiari  documentati,  i
valutatori devono: 
    a)  frequentare   gli   eventi   di   aggiornamento   organizzati
periodicamente dal Centro nazionale sangue; 
    b) effettuare e documentare al Centro nazionale sangue un  numero
di visite di verifica nelle strutture trasfusionali  pari  ad  almeno
tre nel primo anno di attivita' e ad almeno sei nell'arco di due anni
nei  periodi  successivi,  in  coerenza  con   la   periodicita'   di
aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 2».