Art. 6 Modifiche al decreto del Ministro della salute 26 maggio 2011 1. Per le finalita' di cui all'art. 5 del presente decreto, sono apportate, al decreto del Ministro della salute del 26 maggio 2011, le seguenti modificazioni: a) all'art. 1, comma 2, la parola «annuale» e' sostituita dalle parole «biennale, fatta salva la necessita' di aggiornamenti a seguito della qualificazione di nuovi valutatori»; b) all'art. 1, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: «2-bis: «In sede di aggiornamento dell'elenco, il Centro nazionale sangue puo' costituire elenchi dedicati a specifiche attivita'»; c) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Formazione e criteri di inserimento e permanenza dei valutatori nell'elenco). - 1. Il Centro nazionale sangue effettua le attivita' di formazione, qualificazione, aggiornamento tecnico-scientifico e valutazione periodica del mantenimento delle competenze dei valutatori e provvede al loro inserimento nell'elenco e alla verifica della sussistenza dei requisiti per la loro permanenza nello stesso. Tali attivita' sono effettuate nel rispetto dei criteri stabiliti in sede di revisione dell'accordo tra lo Stato e le regioni e le province autonome, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, nonche' sulla base delle effettive necessita' rilevate, in accordo con le regioni e le province autonome. 2. Nel rispetto di quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente, ai fini della permanenza nell'elenco, fatti salvi i casi di sospensione temporanea dall'elenco per gravidanza e puerperio o per motivi di salute o gravi motivi familiari documentati, i valutatori devono: a) frequentare gli eventi di aggiornamento organizzati periodicamente dal Centro nazionale sangue; b) effettuare e documentare al Centro nazionale sangue un numero di visite di verifica nelle strutture trasfusionali pari ad almeno tre nel primo anno di attivita' e ad almeno sei nell'arco di due anni nei periodi successivi, in coerenza con la periodicita' di aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'art. 1, comma 2».