Art. 2 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
  nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Calabria 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, per la Regione Friuli Venezia Giulia e' rinnovata, per un
periodo di quindici giorni, ferma restando  la  possibilita'  di  una
nuova classificazione,  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  26
novembre 2021, citata in premessa, ai  fini  dell'applicazione  delle
misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini  di  cui  all'art.
9-bis, comma 2-bis, del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  e
successive modificazioni. 
  2. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, per la Regione Calabria e' rinnovata, per un  periodo  di
quindici  giorni,  ferma  restando  la  possibilita'  di  una   nuova
classificazione, l'ordinanza del Ministro della  salute  10  dicembre
2021, citata in premessa, ai fini dell'applicazione delle  misure  di
cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all'art. 9-bis, comma
2-bis,  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  e  successive
modificazioni.