Art. 10 
 
                     Commissione di valutazione 
 
  1. E' istituita presso il Ministero la Commissione di  valutazione,
con il compito di esprimere il parere  in  ordine  alle  proposte  di
revoca dei panel di assaggiatori. 
  2. La Commissione e' composta da: 
    a) un dirigente del Ministero con funzioni di presidente; 
    b) tre rappresentanti del Ministero-PIUE; 
    c) un rappresentante del Ministero-PQAI; 
    d) un rappresentante del Ministero-ICQRF; 
    e) un rappresentante dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli; o
tre rappresentanti delle regioni e province autonome; 
    g) un rappresentante del CREA-IT; 
    h) un rappresentante dell'Unioncamere. 
  3. Nelle riunioni della Commissione devono essere  presenti  almeno
nove componenti di cui al comma 2. I pareri espressi nel corso  delle
medesime riunioni sono resi con il voto favorevole della  maggioranza
dei presenti. 
  4.  Ai  componenti  della  Commissione  non  e'  corrisposto  alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese, nel  rispetto  dell'art.  2,
comma 7, della legge 3 febbraio 2011, n. 4. 
  5. La Commissione e' supportata  nelle  proprie  attivita'  da  due
funzionari del Ministero per gli aspetti tecnici e amministrativi.