Art. 11 
 
                    Procedure in contraddittorio 
 
  1. Nel  caso  in  cui  i  risultati  delle  analisi  organolettiche
risultino  difformi  dalla  categoria  di  olio  di   oliva   vergine
dichiarata, le due controanalisi di  cui  all'art.  2,  par.  2,  del
regolamento sono  effettuate  dai  panel  di  assaggiatori  ufficiali
operanti nei sottoelencati laboratori: 
    a) CREA-IT; 
    b) laboratorio chimico di Roma dell'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli, o, in caso di sua indisponibilita',  da  altro  laboratorio
chimico  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  ufficialmente
riconosciuto dal Ministero, che non ha effettuato le analisi di prima
istanza  e  individuato  dall'Ufficio  laboratori   della   direzione
antifrode e controlli; 
    c) laboratorio centrale di Roma dell'ICQRF  o,  in  caso  di  sua
indisponibilita',  da  altro  laboratorio  dell'ICQRF   ufficialmente
riconosciuto dal Ministero, che non ha effettuato le analisi di prima
istanza e individuato dall'ICQRF stesso; 
    d) ai sensi della legge n. 689/1981, uno dei  due  laboratori  di
cui alle lettere b) e c),  previo  raccordo,  provvede  a  comunicare
all'interessato il risultato della  revisione  a  seguito  delle  due
controanalisi. 
  2. Nel caso di campioni di  oli  di  oliva  vergini,  prelevati  da
prodotto  italiano  commercializzato   negli   altri   Stati   membri
dell'Unione europea e trasmessi in Italia dalle competenti autorita',
secondo la procedura di cui all'art. 2, par. 2,  del  regolamento,  i
laboratori di cui al comma  1  inviano  i  risultati  delle  analisi,
accompagnati da una sintetica relazione, all'ICQRF che ne notifica  i
risultati alle Autorita' degli  Stati  membri  da  cui  provengono  i
campioni.