Art. 11 Procedure in contraddittorio 1. Nel caso in cui i risultati delle analisi organolettiche risultino difformi dalla categoria di olio di oliva vergine dichiarata, le due controanalisi di cui all'art. 2, par. 2, del regolamento sono effettuate dai panel di assaggiatori ufficiali operanti nei sottoelencati laboratori: a) CREA-IT; b) laboratorio chimico di Roma dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, o, in caso di sua indisponibilita', da altro laboratorio chimico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ufficialmente riconosciuto dal Ministero, che non ha effettuato le analisi di prima istanza e individuato dall'Ufficio laboratori della direzione antifrode e controlli; c) laboratorio centrale di Roma dell'ICQRF o, in caso di sua indisponibilita', da altro laboratorio dell'ICQRF ufficialmente riconosciuto dal Ministero, che non ha effettuato le analisi di prima istanza e individuato dall'ICQRF stesso; d) ai sensi della legge n. 689/1981, uno dei due laboratori di cui alle lettere b) e c), previo raccordo, provvede a comunicare all'interessato il risultato della revisione a seguito delle due controanalisi. 2. Nel caso di campioni di oli di oliva vergini, prelevati da prodotto italiano commercializzato negli altri Stati membri dell'Unione europea e trasmessi in Italia dalle competenti autorita', secondo la procedura di cui all'art. 2, par. 2, del regolamento, i laboratori di cui al comma 1 inviano i risultati delle analisi, accompagnati da una sintetica relazione, all'ICQRF che ne notifica i risultati alle Autorita' degli Stati membri da cui provengono i campioni.