Art. 14 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi  del
regolamento (CE) n.  2568/1991,  dall'attuazione  delle  disposizioni
contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al
presente decreto con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali,
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  entra  in  vigore  il   giorno   successivo   alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 ottobre 2021 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 1021