Art. 2 
 
                       Corsi per assaggiatori 
 
  1. I corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini possono  essere
effettuati  da  enti  e  da  organismi  pubblici  e  privati,  previa
autorizzazione della regione  o  della  provincia  autonoma  nel  cui
territorio si effettuera' il corso. 
  2. La regione o la provincia autonoma di cui al comma 1, a  seguito
di presentazione  di  apposita  istanza  predisposta  in  conformita'
all'allegato II, rilascia l'autorizzazione a condizione che: 
    a) il responsabile del corso  e  della  corretta  esecuzione  del
relativo programma sia un Capo panel di cui all'art. 3, comma 7,  che
opera  in  un  comitato  di  assaggio,  ufficiale  o   professionale,
riconosciuto ai sensi dell'art. 5; 
    b) nel programma del corso siano previste: 
      1. le prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici  di
ciascun candidato specificate nell'allegato XII del regolamento,  con
almeno quattro serie di prove per ognuno degli attributi indicati dal
documento COI/T.20/Doc. No 14 nell' ultima versione  disponibile  sul
sito del COI; 
      2.  almeno  quattro  prove  pratiche,  atte  a   familiarizzare
l'assaggiatore con le numerose varianti olfatto-gustativo-tattili che
offrono  gli  oli  di  oliva  vergini,  nonche'  con  la  metodologia
sensoriale prevista  nell'allegato  XII  del  regolamento;  le  prove
pratiche  sono  svolte  in  un'apposita  sala  di  assaggio  con   la
disponibilita'  delle  attrezzature  previste  dai  punti   5   e   6
dell'allegato XII del regolamento; 
      3. le  seguenti  materie:  principi  agronomici  della  coltura
dell'olivo, tecnologia della  trasformazione  e  della  conservazione
degli oli, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche  degli  oli  di
oliva vergini e relativa normativa; 
      4. almeno trentacinque ore di attivita' formativa; 
    c) gli enti  e  gli  organismi  pubblici  e  privati  richiedenti
presentino una dichiarazione (ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000), sottoscritta dal Capo panel
responsabile  dell'attivita'  formativa,  con  la  quale  si  attesti
l'idoneita' della succitata sala di assaggio alle disposizioni di cui
ai punti 5 e 6 dell'allegato XII del regolamento, corredata da idonea
documentazione fotografica. 
  3. La regione o la provincia autonoma trasmette l'autorizzazione di
cui al comma 2 agli interessati e al Ministero-PIUE. 
  4. Ai  partecipanti  che  hanno  superato  le  prove  selettive  e'
rilasciato un attestato  di  frequenza  e  di  idoneita'  fisiologica
all'assaggio degli oli di oliva vergini, sottoscritto dal Capo  panel
responsabile del corso, mentre ai partecipanti che non hanno superato
le prove selettive rilasciato il solo attestato di frequenza. 
  5. Entro trenta giorni dal termine del corso, l'ente o  l'organismo
pubblico o privato che ha organizzato il corso deve trasmettere  alla
regione o alla  provincia  autonoma  una  dichiarazione  relativa  al
rispetto  delle   condizioni   previste,   redatta   in   conformita'
all'allegato III.