Art. 2 Corsi per assaggiatori 1. I corsi per assaggiatori di oli di oliva vergini possono essere effettuati da enti e da organismi pubblici e privati, previa autorizzazione della regione o della provincia autonoma nel cui territorio si effettuera' il corso. 2. La regione o la provincia autonoma di cui al comma 1, a seguito di presentazione di apposita istanza predisposta in conformita' all'allegato II, rilascia l'autorizzazione a condizione che: a) il responsabile del corso e della corretta esecuzione del relativo programma sia un Capo panel di cui all'art. 3, comma 7, che opera in un comitato di assaggio, ufficiale o professionale, riconosciuto ai sensi dell'art. 5; b) nel programma del corso siano previste: 1. le prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici di ciascun candidato specificate nell'allegato XII del regolamento, con almeno quattro serie di prove per ognuno degli attributi indicati dal documento COI/T.20/Doc. No 14 nell' ultima versione disponibile sul sito del COI; 2. almeno quattro prove pratiche, atte a familiarizzare l'assaggiatore con le numerose varianti olfatto-gustativo-tattili che offrono gli oli di oliva vergini, nonche' con la metodologia sensoriale prevista nell'allegato XII del regolamento; le prove pratiche sono svolte in un'apposita sala di assaggio con la disponibilita' delle attrezzature previste dai punti 5 e 6 dell'allegato XII del regolamento; 3. le seguenti materie: principi agronomici della coltura dell'olivo, tecnologia della trasformazione e della conservazione degli oli, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche degli oli di oliva vergini e relativa normativa; 4. almeno trentacinque ore di attivita' formativa; c) gli enti e gli organismi pubblici e privati richiedenti presentino una dichiarazione (ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), sottoscritta dal Capo panel responsabile dell'attivita' formativa, con la quale si attesti l'idoneita' della succitata sala di assaggio alle disposizioni di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato XII del regolamento, corredata da idonea documentazione fotografica. 3. La regione o la provincia autonoma trasmette l'autorizzazione di cui al comma 2 agli interessati e al Ministero-PIUE. 4. Ai partecipanti che hanno superato le prove selettive e' rilasciato un attestato di frequenza e di idoneita' fisiologica all'assaggio degli oli di oliva vergini, sottoscritto dal Capo panel responsabile del corso, mentre ai partecipanti che non hanno superato le prove selettive rilasciato il solo attestato di frequenza. 5. Entro trenta giorni dal termine del corso, l'ente o l'organismo pubblico o privato che ha organizzato il corso deve trasmettere alla regione o alla provincia autonoma una dichiarazione relativa al rispetto delle condizioni previste, redatta in conformita' all'allegato III.