Art. 4 Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini 1. L'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini, gia' istituito ai sensi dell'art. 3 della legge n. 313/1998 e predisposto dalle regioni conformemente all'allegato IV, e' articolato su base regionale ed e' tenuto presso il Ministero-PQAI, che ne aggiorna sistematicamente la pubblicazione sul sito internet del Ministero. Le regioni e le province autonome provvedono a pubblicare l'elenco di competenza nei rispettivi bollettini. 2. Per l'iscrizione nell'elenco sono richiesti i seguenti requisiti: a) attestato di idoneita' fisiologica, conseguito al termine di un corso per assaggiatori, di cui all'art. 2; b) attestati rilasciati da capi panel, di cui all'art. 3, comma 7, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato XII del regolamento, ad almeno venti giornate di assaggio, tenute nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni di olio in valutazione. 3. La domanda per l'iscrizione nell'elenco, predisposta in conformita' all'allegato V, deve essere presentata alla C.C.I.A.A. del luogo ove il richiedente ha interesse ad operare e deve contenere: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio; b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del comma 2. 4. La C.C.I.A.A., verificata la regolarita' della domanda, conclude il procedimento entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Ove necessario, richiede all'interessato eventuali chiarimenti e integrazioni della documentazione allegata, in osservanza dei termini di cui alla legge n. 241/1990. Al termine del procedimento, la C.C.I.A.A. propone i nominativi dei richiedenti idonei alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio che provvede alla loro iscrizione nell'elenco e ne da', contestualmente, comunicazione al Ministero-PQAI e, per il tramite della C.C.I.A.A., all'interessato. 5. La cancellazione dall'elenco nazionale e' disposta dalla regione o dalla provincia autonoma, previa segnalazione della C.C.I.A.A., su domanda dell'interessato, o d'ufficio nel caso di accertate gravi inadempienze verificatesi nell'espletamento dell'attivita' di tecnico o di esperto degli oli di oliva vergini. Il Ministero-PQAI, ricevuta la comunicazione della cancellazione, provvede all'aggiornamento dell'elenco nazionale. 6. Le regioni e le province autonome, con proprio atto e previa intesa con le C.C.I.A.A. interessate, possono stabilire che le C.C.I.A.A. stesse provvedano anche all'iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco, previste rispettivamente ai commi 4 e 5. Analogamente, le regioni e le province autonome possono effettuare direttamente anche l'istruttoria delle domande per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4. 7. Le regioni e le province autonome provvedono, entro il 28 febbraio di ogni anno, a trasmettere l'elenco aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente al Ministero-PQAI, che curera' la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco nazionale aggiornato di tecnici e di esperti degli oli di oliva vergini, entro il 31 marzo di ogni anno. 8. I tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini, in possesso dell'attestato di idoneita' di Capo panel di cui all'art. 3, sono iscritti con apposita annotazione. 9. I tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini possono chiedere il trasferimento dell'iscrizione da un elenco regionale ad un altro, presentando apposita istanza predisposta in conformita' all'allegato VI. La regione che ha in carico l'esperto comunica il proprio assenso alla regione ricevente per la nuova iscrizione che dovra' essere trasmessa dalla stessa regione ricevente anche al Ministero-PQAI. 10. Comunicazioni dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini: a) gli iscritti in elenco dopo la data di entrata in vigore del presente decreto devono comunicare con apposita istanza, alle regioni e alle province autonome di competenza o alle Camere di commercio, ogni tre anni dall'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco di cui al comma 1 e produrre idonea documentazione a dimostrazione delle attivita' svolte; b) i tecnici ed esperti gia' iscritti in elenco alla data di entrata in vigore del presente decreto devono comunicare, alle regioni e alle province autonome di competenza o alle Camere di commercio, l'interesse a permanere nell'elenco di cui al comma I entro e non oltre i diciotto mesi successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per gli anni seguenti si fa riferimento a quanto previsto alla lettera a). Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) comporta la cancellazione dall'elenco, sulla base di quanto previsto dal comma 5.