Art. 4 
 
            Elenco nazionale di tecnici ed esperti degli 
                oli di oliva vergini ed extra vergini 
 
  1. L'elenco nazionale di tecnici ed  esperti  degli  oli  di  oliva
vergini ed extra vergini, gia' istituito ai sensi dell'art.  3  della
legge  n.  313/1998  e  predisposto   dalle   regioni   conformemente
all'allegato IV, e' articolato su base regionale ed e' tenuto  presso
il Ministero-PQAI, che ne aggiorna sistematicamente la  pubblicazione
sul sito internet del Ministero. Le regioni e  le  province  autonome
provvedono  a  pubblicare  l'elenco  di  competenza  nei   rispettivi
bollettini. 
  2.  Per  l'iscrizione  nell'elenco  sono   richiesti   i   seguenti
requisiti: 
    a) attestato di idoneita' fisiologica, conseguito al  termine  di
un corso per assaggiatori, di cui all'art. 2; 
    b) attestati rilasciati da capi panel, di cui all'art.  3,  comma
7, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia  prevista
dall'allegato XII  del  regolamento,  ad  almeno  venti  giornate  di
assaggio, tenute nei due anni precedenti  la  data  di  presentazione
della domanda, comprendenti ognuna almeno due sedute con tre campioni
di olio in valutazione. 
  3.  La  domanda  per  l'iscrizione  nell'elenco,   predisposta   in
conformita' all'allegato V, deve essere  presentata  alla  C.C.I.A.A.
del  luogo  ove  il  richiedente  ha  interesse  ad  operare  e  deve
contenere: 
    a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio; 
    b) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai
punti a) e b) del comma 2. 
  4. La C.C.I.A.A., verificata la regolarita' della domanda, conclude
il procedimento entro trenta giorni  dal  ricevimento  della  domanda
stessa.   Ove   necessario,   richiede   all'interessato    eventuali
chiarimenti  e  integrazioni  della   documentazione   allegata,   in
osservanza dei termini di cui alla legge n. 241/1990. Al termine  del
procedimento, la C.C.I.A.A.  propone  i  nominativi  dei  richiedenti
idonei  alla  regione  o  alla  provincia  autonoma  competente   per
territorio che provvede alla loro iscrizione nell'elenco  e  ne  da',
contestualmente, comunicazione al Ministero-PQAI e,  per  il  tramite
della C.C.I.A.A., all'interessato. 
  5. La cancellazione dall'elenco nazionale e' disposta dalla regione
o dalla provincia autonoma, previa segnalazione della C.C.I.A.A.,  su
domanda dell'interessato, o d'ufficio nel  caso  di  accertate  gravi
inadempienze verificatesi nell'espletamento dell'attivita' di tecnico
o di esperto degli oli di oliva vergini. Il Ministero-PQAI,  ricevuta
la  comunicazione  della  cancellazione,  provvede  all'aggiornamento
dell'elenco nazionale. 
  6. Le regioni e le province autonome, con  proprio  atto  e  previa
intesa con  le  C.C.I.A.A.  interessate,  possono  stabilire  che  le
C.C.I.A.A.   stesse   provvedano   anche   all'iscrizione   ed   alla
cancellazione dall'elenco, previste rispettivamente ai commi 4  e  5.
Analogamente, le regioni e le province  autonome  possono  effettuare
direttamente  anche  l'istruttoria  delle  domande  per  l'iscrizione
nell'elenco di cui al comma 4. 
  7. Le regioni e  le  province  autonome  provvedono,  entro  il  28
febbraio di ogni anno, a trasmettere l'elenco  aggiornato  alla  data
del 31 dicembre dell'anno precedente al Ministero-PQAI,  che  curera'
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
dell'elenco nazionale aggiornato di tecnici e di esperti degli oli di
oliva vergini, entro il 31 marzo di ogni anno. 
  8. I tecnici e gli esperti degli oli di oliva vergini, in  possesso
dell'attestato di idoneita' di Capo panel di  cui  all'art.  3,  sono
iscritti con apposita annotazione. 
  9. I tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini possono chiedere
il trasferimento dell'iscrizione da un elenco regionale ad un  altro,
presentando apposita istanza predisposta in conformita'  all'allegato
VI. 
  La regione che ha in carico l'esperto comunica il  proprio  assenso
alla regione ricevente per la  nuova  iscrizione  che  dovra'  essere
trasmessa dalla stessa regione ricevente anche al Ministero-PQAI. 
  10. Comunicazioni dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini
ed extra vergini: 
    a) gli iscritti in elenco dopo la data di entrata in  vigore  del
presente decreto devono comunicare con apposita istanza, alle regioni
e alle province autonome di competenza o alle  Camere  di  commercio,
ogni tre anni dall'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco di
cui al comma 1 e produrre idonea documentazione a dimostrazione delle
attivita' svolte; 
    b) i tecnici ed esperti gia' iscritti  in  elenco  alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  devono  comunicare,  alle
regioni e alle province autonome  di  competenza  o  alle  Camere  di
commercio, l'interesse a permanere nell'elenco  di  cui  al  comma  I
entro e non oltre i diciotto mesi successivi a quello di  entrata  in
vigore del presente decreto. Per gli anni seguenti si fa  riferimento
a quanto previsto alla lettera a). 
  Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e  b)
comporta la cancellazione dall'elenco, sulla base di quanto  previsto
dal comma 5.