Art. 5 
 
              Riconoscimento dei panel di assaggiatori 
 
  1. I panel di  assaggiatori  previsti  dall'art.  4,  par.  1,  del
regolamento, istituiti su iniziativa di pubbliche  amministrazioni  e
riconosciuti con decreto del Ministero-PIUE,  sono  denominati  anche
«comitati di assaggio ufficiali» e sono finalizzati  all'accertamento
delle caratteristiche organolettiche  degli  oli  di  oliva  vergini,
conformemente alle disposizioni di cui  al  citato  regolamento.  Con
decreto  del  Ministero-PIUE  sono  riconosciuti  anche  i  panel  di
assaggiatori istituiti  su  iniziativa  di  enti  o  di  associazioni
professionali o interprofessionali, detti anche «comitati di assaggio
professionali», finalizzati alla  valutazione  delle  caratteristiche
organolettiche  degli  oli  di  oliva   vergini   nell'ambito   della
disciplina relativa agli oli a denominazione di  origine  protetta  -
DOP  e  ad  indicazione  geografica  protetta  -  IGP,  nonche'  alla
valutazione organolettica degli  oli  di  oliva  vergini  oggetto  di
scambi commerciali. I panel di assaggiatori sono composti da un  capo
panel e da tecnici e da esperti assaggiatori, selezionati e preparati
conformemente alle linee guida del COI, ai sensi  delle  disposizioni
del regolamento ed iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 4. 
  La  procedura  per  il  riconoscimento  dei  predetti  comitati  e'
indicata nell'allegato I. 
  2. Gli oneri necessari per l'accertamento dei requisiti  dei  panel
di assaggiatori professionali sono a carico dei richiedenti. 
  3. Per motivi debitamente giustificati, il capo panel potra' essere
sostituito, nelle sue funzioni relative alle sedute di  assaggio,  da
un  vice  capo  panel.  Il  sostituto  dovra'  possedere  gli  stessi
requisiti del capo panel. 
  Il capo panel  comunica  il  nominativo  del  vice  Capo  panel  al
Ministero-PIUE, per il tramite del CREA-IT, prima che questo inizi la
propria attivita'.