Art. 8 Mantenimento del riconoscimento dei panel di assaggiatori 1. Il mantenimento del riconoscimento e' subordinato alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti dal regolamento, in particolare quelli relativi all'affidabilita' e all'armonizzazione dei criteri di percezione del panel di assaggiatori, ai sensi dell'art. 4, par. 1, del regolamento. 2. I panel di assaggiatori riconosciuti, ufficiali e professionali, fatto salvo l'anno in cui il riconoscimento e' concesso, devono partecipare alle valutazioni organolettiche di verifica previste per il controllo periodico e per l'armonizzazione dei criteri percettivi, di cui all'art. 4, par. 1, ed all'allegato XII del regolamento. 3. Il capo panel del comitato di assaggio ufficiale operante presso il CREA-IT organizza le operazioni di valutazioni organolettiche di verifica anche in collaborazione con il Ministero-ICQRF. 4. I panel di assaggiatori riconosciuti, sia ufficiali che professionali, devono immediatamente comunicare al CREA-IT ogni variazione della propria struttura e composizione nonche', entro il 1° marzo di ogni anno, le informazioni in merito al numero di valutazioni realizzate nel corso dell'anno solare precedente e all'attivita' di addestramento e formazione di cui all'allegato XII del regolamento 2568/1991 e al documento COI/T.20/Doc. No 14 nell'ultima versione disponibile sul sito del COI. I dettagli e le modalita' di svolgimento di tali attivita' saranno oggetto di apposita circolare. 5. I panel di assaggiatori riconosciuti, sia ufficiali che professionali, sono tenuti ad effettuare entro ogni anno solare, fatto salvo l'anno in cui il riconoscimento e' concesso, almeno un numero di dieci valutazioni. In caso contrario, i medesimi comitati devono fornire al CREA-IT valide e comprovate giustificazioni da sottoporre all'esame della commissione di cui all'art. 10. 6. Le valutazioni effettuate ai fini della partecipazione alle prove organolettiche di verifica nazionali ed internazionali, non vengono considerate nel calcolo delle valutazioni annuali dei suddetti panel di assaggiatori. 7. La mancanza, anche di una sola delle condizioni o adempimenti di cui ai commi 2, 4 e 5, comporta la revoca del riconoscimento, previa acquisizione del parere della Commissione di valutazione di cui all'art. 10. 8. I comitati di assaggio riconosciuti alla data del presente decreto mantengono il riconoscimento.