Art. 3 
 
  1. Nell'ambito della quota indicata all'art.  2,  sono  ammessi  in
Italia per motivi di lavoro subordinato non  stagionale  nei  settori
dell'autotrasporto   merci   per   conto   terzi,   dell'edilizia   e
turistico-alberghiero,  20.000  cittadini   dei   Paesi   che   hanno
sottoscritto  o  stanno  per  sottoscrivere  specifici   accordi   di
cooperazione in materia migratoria, cosi' ripartiti: 
    a) n. 17.000 lavoratori subordinati non stagionali· cittadini  di
Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina,  Corea  (Repubblica
di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador,  Etiopia,  Filippine,
Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala,  India,  Kosovo,  Mali,  Marocco,
Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan,  Repubblica
di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri  Lanka,  Sudan,  Tunisia,
Ucraina; 
    b) n. 3.000 lavoratori subordinati non  stagionali  cittadini  di
Paesi con i quali nel corso dell'anno 2022 entrino in vigore  accordi
di cooperazione in materia migratoria.