Art. 4 
 
  1. Il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  disporra',  su
richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione  dell'agevolazione
di  cui  all'art.  1,  come  previsto  dalle  «National   Eligibility
Criteria»  2018,  nella  misura  dell'80  per  cento  del  contributo
ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50 per cento nel caso di
soggetti privati. In  quest'ultimo  caso,  il  soggetto  beneficiario
privato dovra' produrre  apposita  fidejussione  bancaria  o  polizza
assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato  dal
Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca   con    specifico
provvedimento; 
  2.  Il   beneficiario   si   impegnera'   a   fornire   dettagliate
rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi
dell'art.  16  del  decreto  ministeriale  n.  593/2016,  oltre  alla
relazione  conclusiva  del  progetto,  obbligandosi,  altresi',  alla
restituzione di eventuali importi che risultassero  non  ammissibili,
nonche' di economie di progetto; 
  3.  Il  presente  provvedimento,  emanato  ai  sensi  del  disposto
dell'art 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente
sottoscrizione dell'atto d'obbligo, e'  risolutivamente  condizionato
agli esiti delle istruttorie di  ETS  e  EEF  e,  in  relazione  alle
stesse,  subira'  eventuali  modifiche,  ove   necessarie.   Pertanto
all'atto  della  sottoscrizione  dell'atto  d'obbligo   il   soggetto
beneficiario dichiara di essere a conoscenza  che  forme,  misure  ed
entita'  delle  agevolazioni  ivi  disposte  nonche'   l'agevolazione
stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione. 
  4.  Nel  caso  in  cui  sia  prevista  l'erogazione  a  titolo   di
anticipazione,  e  il  soggetto  beneficiario  ne  facesse  richiesta
all'atto  della  sottoscrizione  dell'atto   d'obbligo,   l'eventuale
maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse
e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e  EEF,
sara' compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero  fino  alla
concorrenza  della  somma   eccedente   erogata,   sulle   successive
erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo. 
  5.  Qualora  in  esito  alle  istruttorie  ETS  e   EEF   l'importo
dell'anticipo erogato non trovasse capienza  di  compensazione  nelle
successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma
erogata eccedente alla spettanza  complessiva  concessa  in  sede  di
rettifica sara' restituita  al  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi. 
  6. All'atto della sottoscrizione dell'atto  d'obbligo  il  soggetto
beneficiario e' a conoscenza  che  il  capitolato  definitivo,  sulla
scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli  sullo  stato  di
avanzamento,   sara'   quello   debitamente   approvato   e   siglato
dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformita',  si  procedera'
ai necessari conguagli. 
  7. Il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  laddove  ne
ravvisi  la  necessita',  potra'   procedere,   nei   confronti   del
beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero
delle somme erogate  anche  attraverso  il  fermo  amministrativo,  a
salvaguardia dell'eventuale compensazione con le  somme  maturate  su
altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso  questa  o  altra
amministrazione.