Art. 11 
 
  Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la
scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in  presenza  di
un rappresentante della Banca  medesima  e  con  l'intervento,  anche
tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del
Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale
rogante  e  redige  apposito  verbale   nel   quale   devono   essere
evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di  aggiudicazione  e
l'ammontare dei relativi  interessi  passivi  o  attivi,  determinati
dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione. 
  In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia  ed  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal  comma
precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono  scegliere
di svolgere le operazioni d'asta, relative al  titolo  oggetto  della
presente  emissione,  da  remoto  mediante  l'ausilio  di   strumenti
informatici,  sulla  base   di   modalita'   concordate   dalle   due
istituzioni.