Art. 17 
 
  L'ammontare  degli  interessi  derivanti  dai  BOT  e'  corrisposto
anticipatamente  ed  e'  determinato,  ai  soli  fini  fiscali,   con
riferimento al prezzo medio ponderato - espresso  con  arrotondamento
al terzo decimale -  corrispondente  al  rendimento  medio  ponderato
della prima tranche. 
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il  presente
decreto si applicano le disposizioni di cui  al  decreto  legislativo
del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni,  e
al decreto legislativo del 21 novembre  1997,  n.  461  e  successive
modifiche e integrazioni. 
  Il  presente  decreto  verra'  inviato  all'Ufficio  centrale   del
bilancio e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
    Roma, 11 gennaio 2022 
 
                                             p. Il direttore generale 
                                                   del Tesoro         
                                                    Iacovoni