Art. 7 
 
  Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonche'  gli
aspiranti specialisti. 
  Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e  per
conto terzi. 
  La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare  apposite  convenzioni
con gli operatori specialisti e  con  gli  operatori  notificati  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  che  intendano  avanzare
domanda  di  iscrizione  nell'elenco  specialisti,  per  regolare  la
partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria. 
  Alla  Banca  d'Italia,  quale  gerente  il  servizio  di  tesoreria
provinciale  dello   Stato,   viene   affidata   l'esecuzione   delle
operazioni.