Art. 3 Autodichiarazione per gli aiuti della sezione 3.1 e della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni. 1. I soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall'art. 1 presentano all'Agenzia delle entrate un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», e successive modificazioni. 2. Ai fini dell'applicazione della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, gli operatori economici attestano altresi', nell'autodichiarazione di cui al comma 1, le seguenti ulteriori condizioni: a) che l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrati nel periodo di riferimento rilevante per la spettanza della singola misura, a condizione che lo stesso sia compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, e' inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019. In ogni caso tale periodo non puo' essere successivo alla data di presentazione dell'autodichiarazione; b) che l'importo dell'agevolazione richiesto ai sensi della sezione 3.12 non supera il 70 per cento dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo di cui alla lettera a), tranne che per le micro e piccole imprese, per le quali l'intensita' dell'aiuto non supera il 90 per cento dei medesimi costi fissi non coperti. 3. In conformita' con quanto previsto dal paragrafo 87, lettera c), della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni, per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese, durante il periodo ammissibile di cui al comma 2, lettera a), che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. 4. Al fine del rispetto dei massimali previsti dal presente decreto, si tiene conto delle relazioni di controllo tra imprese rilevanti ai fini della definizione di «impresa unica» utilizzata in materia di aiuti di Stato. 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati termini, modalita' e contenuto dell'autodichiarazione di cui al presente articolo, nonche' le modalita' tecniche con cui l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.