Art. 3 
 
Autodichiarazione per gli aiuti della sezione  3.1  e  della  sezione
  3.12 della comunicazione della Commissione  europea  del  19  marzo
  2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per  le  misure
  di aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza
  da Covid-19», e successive modificazioni. 
 
  1. I  soggetti  beneficiari  degli  aiuti  richiamati  dall'art.  1
presentano all'Agenzia delle entrate  un'autodichiarazione  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, nella quale attestano che l'importo  complessivo  degli
aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla  sezione  3.1  ovvero
alla sezione 3.12 della comunicazione della Commissione  europea  del
19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza da Covid-19», e successive modificazioni. 
  2. Ai fini dell'applicazione della sezione 3.12 della comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863  final,  gli
operatori economici attestano altresi', nell'autodichiarazione di cui
al comma 1, le seguenti ulteriori condizioni: 
    a) che l'ammontare complessivo del fatturato e dei  corrispettivi
registrati nel periodo di  riferimento  rilevante  per  la  spettanza
della singola misura, a condizione che lo stesso sia compreso tra  il
1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile
di almeno un mese comunque compreso tra il 1°  marzo  2020  e  il  31
dicembre 2021, e' inferiore di almeno il 30  per  cento  rispetto  al
corrispondente periodo del 2019. In ogni caso tale periodo  non  puo'
essere successivo alla data di presentazione dell'autodichiarazione; 
    b) che  l'importo  dell'agevolazione  richiesto  ai  sensi  della
sezione 3.12 non supera il 70 per cento dei costi fissi  non  coperti
sostenuti nel periodo di cui alla lettera a), tranne che per le micro
e piccole imprese, per le quali l'intensita' dell'aiuto non supera il
90 per cento dei medesimi costi fissi non coperti. 
  3. In conformita' con quanto previsto dal paragrafo 87, lettera c),
della comunicazione della  Commissione  europea  del  19  marzo  2020
C(2020) 1863 final e successive modificazioni,  per  costi  fissi  si
intendono  quelli  sostenuti   indipendentemente   dal   livello   di
produzione mentre per costi variabili si intendono  quelli  sostenuti
in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si
intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese, durante  il  periodo
ammissibile di cui al comma 2, lettera a), che non sono  coperti  dai
ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi  variabili
e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni,  eventuali
altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno.  Le  perdite  subite
dalle imprese durante il periodo ammissibile sono  considerate  costi
fissi non coperti. 
  4. Al  fine  del  rispetto  dei  massimali  previsti  dal  presente
decreto, si tiene conto delle  relazioni  di  controllo  tra  imprese
rilevanti ai fini della definizione di «impresa unica» utilizzata  in
materia di aiuti di Stato. 
  5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
individuati termini, modalita' e contenuto dell'autodichiarazione  di
cui al presente articolo,  nonche'  le  modalita'  tecniche  con  cui
l'Agenzia   delle   entrate   rende   disponibili   ai   comuni    le
autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.